Art. 10. Documenti 1. All'atto della presentazione presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica e, qualora idonei, agli accertamenti sanitari ed a quello attitudinale, i concorrenti dovranno produrre i seguenti documenti: - certificazione medica, redatta dal Dirigente del servizio sanitario del Reparto/Ente di appartenenza e vistata dal Comandante di Corpo, secondo il modello in Allegato «C», che costituisce parte integrante del presente decreto, attestante il mantenimento dell'idoneita' al servizio militare incondizionato (se militare in servizio). - per i concorrenti non in servizio certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera, in corso di validita' rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. Il documento dovra' avere una data di rilascio non antecedente al 1° novembre 2006 ovvero dovra' essere valido almeno fino al 31 ottobre 2007. La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere le prove di efficienza fisica; - referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i 5 giorni precedenti la data delle prove di efficienza fisica; - (per i concorrenti non in servizio) referto attestante eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, per coloro che siano stati sottoposti a tale esame strumentale presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate entro tre mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari; - (per i concorrenti non in servizio) referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari (se di sesso femminile). La mancata presentazione di detto referto determinera' la non ammissione della concorrente agli accertamenti sanitari; 2. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei corsi in Accademia militare i vincitori del concorso dovranno consegnare i seguenti documenti: - fotografia recente, formato tessera (4 x 5), con scritto in basso a tergo, in calligrafia leggibile, cognome, nome e data di nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia; - scheda o libretto sanitario. I medesimi dovranno inoltre sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, apposita dichiarazione sostitutiva che confermi, integri o modifichi quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso circa la propria posizione giudiziaria. Infine, all'atto di ammissione ai corsi in Accademia militare saranno cancellati dai ruoli di appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare ai sensi: - dell'articolo 70 della legge 10 aprile 1954, n. 113, se ufficiali; - dell'articolo 60 della legge 31 luglio 1954, n. 599, se sottufficiali; - dell'articolo 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, se volontari in servizio permanente; - dell'articolo 39, comma 15-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, se volontari in ferma/rafferma. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione in qualita' di allievo ai corsi regolari dell'Accademia militare. Allo scopo, l'Accademia militare fornira' alle competenti Divisioni della Direzione generale per il personale militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti ed il relativo ruolo di provenienza. Gli allievi provenienti dai sergenti e dai volontari in servizio permanente, qualora non conseguano la nomina a sottotenente in servizio permanente, saranno reintegrati nel grado, reinseriti nel ruolo di provenienza ed il tempo trascorso in Accademia sara' computato nell'anzianita' di grado. Gli allievi provenienti dai volontari in ferma/rafferma in servizio, qualora non conseguano la predetta nomina, saranno reintegrati nel grado precedentemente rivestito e saranno restituiti ai reparti/enti di appartenenza per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in qualita' di allievo. 3. Ai fini dell'iscrizione al corso di laurea che sono tenuti a frequentare, gli allievi, a richiesta del Comando dell'Accademia militare, dovranno sottoscrivere dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e la non iscrizione per l'anno accademico 2007/2008 presso alcuna Universita'.