Art. 10.

                              Documenti

    1.  All'atto  della presentazione presso il Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno per essere sottoposti
alle  prove di efficienza fisica e, qualora idonei, agli accertamenti
sanitari  ed a quello attitudinale, i concorrenti dovranno produrre i
seguenti documenti:
      -  certificazione  medica,  redatta  dal Dirigente del servizio
sanitario  del  Reparto/Ente di appartenenza e vistata dal Comandante
di  Corpo,  secondo il modello in Allegato «C», che costituisce parte
integrante   del   presente   decreto,   attestante  il  mantenimento
dell'idoneita'  al  servizio  militare incondizionato (se militare in
servizio).
      - per i concorrenti non in servizio certificato di idoneita' ad
attivita'  sportiva  agonistica  per  l'atletica leggera, in corso di
validita'  rilasciato  da medici appartenenti alla Federazione Medico
Sportiva  Italiana  ovvero  a strutture sanitarie pubbliche o private
convenzionate  che  esercitano  in  tali ambiti in qualita' di medici
specializzati  in medicina dello sport. Il documento dovra' avere una
data  di  rilascio  non antecedente al 1° novembre 2006 ovvero dovra'
essere   valido   almeno   fino   al   31 ottobre  2007.  La  mancata
presentazione di detto certificato determinera' la non ammissione del
concorrente a sostenere le prove di efficienza fisica;
      -  referto  attestante  l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi  su  sangue  o  urine)  effettuato presso struttura sanitaria
pubblica,  anche  militare,  o privata convenzionata entro i 5 giorni
precedenti la data delle prove di efficienza fisica;
      -  (per  i  concorrenti  non  in  servizio)  referto attestante
eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, per coloro
che  siano stati sottoposti a tale esame strumentale presso strutture
sanitarie  pubbliche,  anche  militari, o private convenzionate entro
tre mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari;
      -  (per  i  concorrenti  non  in servizio) referto di ecografia
pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare,
o  privata  convenzionata  entro  i tre mesi precedenti la data degli
accertamenti   sanitari   (se   di   sesso   femminile).  La  mancata
presentazione  di  detto referto determinera' la non ammissione della
concorrente agli accertamenti sanitari;
    2. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei corsi in Accademia
militare  i  vincitori  del  concorso  dovranno consegnare i seguenti
documenti:
      -  fotografia  recente, formato tessera (4 x 5), con scritto in
basso  a  tergo,  in  calligrafia  leggibile, cognome, nome e data di
nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia;
      - scheda o libretto sanitario.
    I   medesimi  dovranno  inoltre  sottoscrivere,  ai  sensi  delle
disposizioni  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,  apposita  dichiarazione  sostitutiva  che  confermi,
integri o modifichi quanto dichiarato nella domanda di partecipazione
al concorso circa la propria posizione giudiziaria.
    Infine,  all'atto  di  ammissione  ai corsi in Accademia militare
saranno  cancellati  dai  ruoli  di  appartenenza, con la conseguente
perdita  del  grado rivestito, a cura della Direzione generale per il
personale militare ai sensi:
      -  dell'articolo  70  della  legge  10 aprile  1954, n. 113, se
ufficiali;
      -  dell'articolo  60  della  legge  31 luglio  1954, n. 599, se
sottufficiali;
      -  dell'articolo  30  del  decreto  legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, se volontari in servizio permanente;
      -  dell'articolo  39,  comma  15-bis,  del  decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, se volontari in ferma/rafferma.
    La  cancellazione  avra'  effetto  dalla  data  di  ammissione in
qualita'  di  allievo ai corsi regolari dell'Accademia militare. Allo
scopo,  l'Accademia militare fornira' alle competenti Divisioni della
Direzione  generale per il personale militare gli elenchi dettagliati
dei  concorrenti  ed  il  relativo  ruolo di provenienza. Gli allievi
provenienti  dai  sergenti  e  dai  volontari in servizio permanente,
qualora   non   conseguano  la  nomina  a  sottotenente  in  servizio
permanente,  saranno  reintegrati  nel grado, reinseriti nel ruolo di
provenienza  ed  il  tempo  trascorso  in  Accademia  sara' computato
nell'anzianita' di grado.
    Gli  allievi  provenienti  dai  volontari  in  ferma/rafferma  in
servizio,   qualora   non  conseguano  la  predetta  nomina,  saranno
reintegrati  nel grado precedentemente rivestito e saranno restituiti
ai  reparti/enti  di appartenenza per il completamento degli obblighi
di  servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in
qualita' di allievo.
    3.  Ai  fini dell'iscrizione al corso di laurea che sono tenuti a
frequentare,  gli  allievi,  a  richiesta  del Comando dell'Accademia
militare,  dovranno sottoscrivere dichiarazione sostitutiva, ai sensi
delle  disposizioni  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre  2000,  n. 445,  attestante  il  possesso  del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado e la non iscrizione per l'anno
accademico 2007/2008 presso alcuna Universita'.