Articolo 17. Trattamento economico degli allievi 1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli allievi, nonche' la successiva manutenzione del corredo sono a carico dell'Amministrazione della difesa. 2. Agli allievi provenienti dal ruolo dei sergenti e dai volontari di truppa, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, compete un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale.