Art. 15. Graduatoria finale di ammissione ai corsi e assegnazione ai Corpi 1. I concorrenti giudicati idonei al termine di tutte le prove ed accertamenti di cui al precedente art. 5, comma 1, saranno iscritti, a cura della commissione di cui al precedente art. 14, comma 1, lettera e), in due distinte graduatorie generali di merito, una per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), una per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b). 2. Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla media dei punti riportati nella prova scritta di italiano e nella prova orale di matematica, alla quale andra' aggiunto il punteggio riportato nelle prove di efficienza fisica di cui all'art. 11 del presente decreto e l'eventuale punteggio incrementale assegnato per la prova facoltativa di lingua straniera, calcolato secondo quanto previsto dal precedente art. 10, comma 4. 3. Nel formare ciascuna graduatoria la commissione terra' conto della riserva di posti prevista dall'art. 2, comma 1, del presente decreto. Qualora i predetti posti riservati non dovessero essere ricoperti, in tutto o in parte, per insufficienza di riservatari idonei, si applicheranno le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo art. 2. 4. A parita' di merito si applicheranno, ai fini della formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e l'art. 38, commi 6 e 7, dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958. 5. Le graduatorie degli idonei saranno approvate con decreto interdirigenziale. Il decreto di approvazione delle graduatorie sara' pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa e di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il medesimo sara' inoltre pubblicato, a puro titolo informativo, nei siti web «www.difesa.it» e « www.marina.difesa.it». 6. La commissione medesima, sulla base della graduatoria di cui al precedente comma 1 per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), procedera' all'assegnazione provvisoria degli idonei ai Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, del commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto fino alla copertura dei posti messi a concorso, tenendo conto dei requisiti di idoneita' fisica, delle indicazioni attitudinali e delle preferenze espresse dai concorrenti, ove compatibili con le prioritarie esigenze di Forza armata, al fine di garantire l'omogenea distribuzione degli idonei nei vari Corpi. 7. Saranno ammessi alla frequenza della 1ª classe dei corsi normali -- sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 8, del presente decreto -- i primi centoventotto concorrenti idonei che saranno assegnati provvisoriamente ai Corpi secondo i criteri di cui al precedente comma 6 ed i primi tredici concorrenti idonei che saranno assegnati al Corpo sanitario militare marittimo inclusi nella relativa graduatoria di merito di cui al precedente comma 1. I vincitori del concorso saranno convocati a cura del Comando dell'Accademia navale. Per i vincitori gia' alle armi, poiche' gia' soggetti ad una ferma liberamente contratta, l'ammissione al corso e' subordinata alla concessione del nulla osta da parte della Direzione generale per il Personale militare che, allo scopo, chiedera' il prescritto parere della Forza armata di appartenenza. Detto nulla osta sara' acquisito d'ufficio dal Comando dell'Accademia navale. Coloro che non dovessero presentarsi nella data indicata nella comunicazione saranno considerati rinunciatari e, quindi, non ammessi al corso. Il Comando dell'Accademia navale potra', tuttavia, autorizzare il differimento della data di presentazione fino ad un massimo di cinque giorni qualora la mancata presentazione sia dovuta a causa di forza maggiore. A tal fine gli interessati dovranno inviare, entro il giorno di prevista presentazione, al Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi a mezzo telegramma o fax (n. 0586/238222) documentazione probatoria del motivo della mancata presentazione. 8. A seguito delle eventuali rinunce di concorrenti che si verificassero entro il ventunesimo giorno dalla data di inizio dei corsi, il Comando dell'Accademia navale provvedera' al ripianamento delle vacanze. Allo spirare del termine predetto la commissione di cui al precedente art. 14, comma 1, lettera e), formera' le graduatorie definitive di ammissione ai corsi e, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), provvedera' altresi' all'assegnazione definitiva ai Corpi, con i criteri indicati al precedente comma 6. L'assegnazione definitiva ai Corpi potra' comportare anche modificazioni della precedente assegnazione provvisoria. 9. Le graduatorie definitive degli ammessi e la loro parimenti definitiva assegnazione ai Corpi saranno approvate con decreto interdirigenziale. Detto decreto sara' pubblicato nel Foglio d'Ordini della Marina. Il medesimo sara' inoltre pubblicato, a puro titolo informativo, nei siti web «www.difesa.it» e «www.marina.difesa.it».