Art. 15.

  Graduatoria finale di ammissione ai corsi e assegnazione ai Corpi

    1. I concorrenti giudicati idonei al termine di tutte le prove ed
accertamenti  di cui al precedente art. 5, comma 1, saranno iscritti,
a  cura  della  commissione  di  cui  al precedente art. 14, comma 1,
lettera e), in due distinte graduatorie generali di merito, una per i
posti  di  cui  al  precedente art. 1, comma 1, lettera a), una per i
posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b).
    2.   Dette  graduatorie  saranno  formate  secondo  il  punteggio
risultante  dalla  media  dei  punti riportati nella prova scritta di
italiano  e  nella  prova  orale  di  matematica,  alla  quale andra'
aggiunto  il  punteggio riportato nelle prove di efficienza fisica di
cui   all'art.  11  del  presente  decreto  e  l'eventuale  punteggio
incrementale  assegnato per la prova facoltativa di lingua straniera,
calcolato secondo quanto previsto dal precedente art. 10, comma 4.
    3.  Nel  formare ciascuna graduatoria la commissione terra' conto
della  riserva  di  posti prevista dall'art. 2, comma 1, del presente
decreto.  Qualora  i  predetti  posti  riservati non dovessero essere
ricoperti,  in  tutto  o  in  parte, per insufficienza di riservatari
idonei,  si  applicheranno  le  disposizioni  di  cui  al comma 2 del
medesimo art. 2.
    4. A parita' di merito si applicheranno, ai fini della formazione
della  graduatoria,  le vigenti disposizioni in materia di preferenza
per l'ammissione ai pubblici impieghi e l'art. 38, commi 6 e 7, dalla
legge 24 dicembre 1986, n. 958.
    5.  Le  graduatorie  degli  idonei  saranno approvate con decreto
interdirigenziale.
    Il decreto di approvazione delle graduatorie sara' pubblicato nel
Giornale Ufficiale del Ministero della difesa e di tale pubblicazione
sara'  data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Il medesimo sara' inoltre pubblicato, a puro titolo
informativo, nei siti web «www.difesa.it» e « www.marina.difesa.it».
    6.  La  commissione medesima, sulla base della graduatoria di cui
al  precedente  comma  1  per  i  posti  di cui al precedente art. 1,
comma 1,  lettera  a),  procedera' all'assegnazione provvisoria degli
idonei  ai  Corpi  di  stato  maggiore,  del genio navale, delle armi
navali,  del  commissariato militare marittimo e delle capitanerie di
porto  fino  alla copertura dei posti messi a concorso, tenendo conto
dei  requisiti  di idoneita' fisica, delle indicazioni attitudinali e
delle  preferenze  espresse  dai  concorrenti, ove compatibili con le
prioritarie esigenze di Forza armata, al fine di garantire l'omogenea
distribuzione degli idonei nei vari Corpi.
    7.  Saranno  ammessi  alla  frequenza  della  1ª classe dei corsi
normali  -- sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi
di  cui  all'art.  1,  comma  8,  del  presente  decreto  --  i primi
centoventotto    concorrenti    idonei    che    saranno    assegnati
provvisoriamente  ai  Corpi  secondo  i  criteri di cui al precedente
comma  6  ed i primi tredici concorrenti idonei che saranno assegnati
al   Corpo   sanitario  militare  marittimo  inclusi  nella  relativa
graduatoria  di  merito di cui al precedente comma 1. I vincitori del
concorso  saranno convocati a cura del Comando dell'Accademia navale.
Per  i  vincitori  gia' alle armi, poiche' gia' soggetti ad una ferma
liberamente  contratta,  l'ammissione  al  corso  e' subordinata alla
concessione  del  nulla osta da parte della Direzione generale per il
Personale  militare  che,  allo scopo, chiedera' il prescritto parere
della  Forza armata di appartenenza. Detto nulla osta sara' acquisito
d'ufficio dal Comando dell'Accademia navale.
    Coloro  che  non  dovessero presentarsi nella data indicata nella
comunicazione saranno considerati rinunciatari e, quindi, non ammessi
al   corso.   Il  Comando  dell'Accademia  navale  potra',  tuttavia,
autorizzare  il  differimento  della data di presentazione fino ad un
massimo  di cinque giorni qualora la mancata presentazione sia dovuta
a  causa  di  forza  maggiore.  A  tal  fine gli interessati dovranno
inviare,  entro  il  giorno  di  prevista  presentazione,  al Comando
dell'Accademia  navale  -  Ufficio  concorsi a mezzo telegramma o fax
(n. 0586/238222)  documentazione  probatoria del motivo della mancata
presentazione.
    8.  A  seguito  delle  eventuali  rinunce  di  concorrenti che si
verificassero  entro  il  ventunesimo giorno dalla data di inizio dei
corsi,  il  Comando dell'Accademia navale provvedera' al ripianamento
delle  vacanze.  Allo  spirare del termine predetto la commissione di
cui   al  precedente  art. 14,  comma  1,  lettera  e),  formera'  le
graduatorie  definitive  di ammissione ai corsi e, per i posti di cui
al  precedente  art. 1,  comma  1,  lettera  a), provvedera' altresi'
all'assegnazione  definitiva  ai  Corpi,  con  i  criteri indicati al
precedente   comma  6.  L'assegnazione  definitiva  ai  Corpi  potra'
comportare   anche   modificazioni   della   precedente  assegnazione
provvisoria.
    9.  Le  graduatorie  definitive degli ammessi e la loro parimenti
definitiva  assegnazione  ai  Corpi  saranno  approvate  con  decreto
interdirigenziale.
    Detto  decreto sara' pubblicato nel Foglio d'Ordini della Marina.
Il  medesimo sara' inoltre pubblicato, a puro titolo informativo, nei
siti web «www.difesa.it» e «www.marina.difesa.it».