Art. 8.

                      Accertamenti psico-fisici

    1.  I concorrenti risultati idonei al termine della prova scritta
d'italiano  dovranno  presentarsi  presso  l'Accademia navale, con le
modalita'  indicate  nella  lettera o nel telegramma di convocazione,
per  essere  sottoposti  ad  accertamenti  psico-fisici  a cura della
Commissione di cui al successivo art. 14, comma 1, lettera b).
    L'idoneita'  psico-fisica  dei concorrenti sara' definita tenendo
conto  del  vigente  elenco delle imperfezioni e delle infermita' che
sono  causa  di  non  idoneita'  al  servizio  militare approvato con
decreto  ministeriale  4 aprile 2000, n. 114, e delle direttive della
Direzione  generale  della  Sanita' militare in data 5 dicembre 2005,
citate nelle premesse.
    Gli accertamenti psico-fisici saranno volti al riconoscimento del
possesso  dell'idoneita'  psico-fisica  al  servizio dei concorrenti,
quali  allievi  della  1ª  classe  dei  corsi  normali dell'Accademia
navale.
    I  concorrenti dovranno, inoltre, essere riconosciuti in possesso
dei seguenti specifici requisiti fisici:
      dati somatici.
        statura  non  inferiore a mt. 1,65 e non superiore a mt. 1,95
se  di sesso maschile; non inferiore a mt. 1,61 e non superiore a mt.
1,95 se di sesso femminile;
      apparato visivo:
        Corpo  di  stato  maggiore:  visus corretto 10/10i in ciascun
occhio,  dopo  aver  corretto  con  lenti  ben  tollerate il vizio di
rifrazione  che  non  dovra'  superare 1,75 diottrie per la miopia, 2
diottrie  per  l'ipermetropia,  0,75  diottrie  per l'astigmatismo di
qualsiasi  segno  e  asse.  La  correzione totale non dovra' comunque
superare  1,75  diottrie  per  l'astigmatismo  miopico  composto  e 2
diottrie  per  l'astigmatismo ipermetropico composto. Senso cromatico
normale accertato con tavole di Ishihara;
        Corpi  del genio navale, delle armi navali, del commissariato
militare  marittimo, delle capitanerie di porto, e sanitario militare
marittimo:  visus  corretto non inferiore a 10/10i in ciascun occhio,
dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che
non  dovra'  superare  le  3  diottrie per la miopia e l'astigmatismo
miopico  composto,  le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo
ipermetropico  composto,  le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico ed
ipermetropico  semplice, le 1,5 diottrie per la componente cilindrica
negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto o
per l'anisometropia sferica ed astigmatica, purche' siano presenti la
fusione  e  la  visione binoculare. Senso cromatico normale accertato
alle lane.
    L'accertamento  dello  stato refrattivo, ove occorra, puo' essere
eseguito  con  l'autorefrattometro  o  in cicloplegia o con il metodo
dell'annebbiamento;
      apparato uditivo:
        la   funzionalita'   uditiva   sara'   saggiata   con   esame
audiometrico   tonale  liminare  in  camera  silente.  Potra'  essere
tollerata  una  perdita  uditiva  monolaterale  di  35  dB  fino alla
frequenza  di  4000  Hz  ed una perdita uditiva bilaterale con P.P.T.
compresa  entro  il  20%.  I  deficit  neurosensoriali  isolati sulle
frequenze  da 6000 a 8000 Hz saranno valutati secondo quanto previsto
dalle  predette  direttive  tecniche  della  Direzione generale della
Sanita' militare;
      dentatura:
        la   dentatura  dovra'  essere  in  buone  condizioni;  sara'
consentita  la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti,
purche'  non  associati  a paradontopatia giovanile e non tutti dallo
stesso  lato  e  tra i quali non figurino piu' di un incisivo e di un
canino;  nel  computo  dei mancanti non dovranno essere conteggiati i
terzi  molari;  gli  elementi mancanti dovranno essere sostituiti con
moderna  protesi  fissa  che assicuri la completa funzionalita' della
masticazione; i denti cariati devono essere opportunamente curati.
    2. La commissione, prima di eseguire la visita medica generale:
      acquisira'  la  documentazione  di  cui  al successivo art. 12,
comma  1, lettere a) e b), necessaria per la successiva effettuazione
degli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
      (per  i  concorrenti di sesso femminile) in caso di positivita'
del test di gravidanza non procedera' agli accertamenti psicofisici e
si  asterra' dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma
2,  del  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il quale
lo   stato   di   gravidanza   costituisce   temporaneo   impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare;
      disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui
ricorra  il  caso  del  precedente  alinea,  i  seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
        visita cardiologia con ECG;
        visita oculistica;
        visita otorinolaringoiatra;
        visita odontoiatrica;
        visita psichiatrica;
        visita ortopedica;
        ricerca  nelle  urine  di  eventuali  cataboliti di oppiacei,
cocaina, cannabinoidi e anfetamine. In caso di positivita', disporra'
sul   medesimo   campione  test  di  conferma  (gascromatografia  con
spettrometria di massa).
    La   commissione  potra'  inoltre  procedere  ad  ogni  ulteriore
indagine ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e
medico-legale.
    3. La  commissione provvedera' a definire il profilo sanitario di
ciascun  concorrente,  secondo  i criteri stabiliti dalla normativa e
dalle  direttive  vigenti  ed  in  base alla documentazione sanitaria
prodotta   dagli   interessati   e   agli  accertamenti  psico-fisici
effettuati.
    4. La  commissione,  seduta  stante, comunichera' per iscritto al
concorrente  l'esito  degli accertamenti psico-fisici sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
      «Idoneo  all'ammissione  all'Accademia navale», con indicazione
del profilo sanitario di cui al successivo comma 5;
      «Non   idoneo   all'ammissione   all'Accademia   navale»,   con
indicazione del motivo.
    5.  Saranno  giudicati  «idonei»  i  concorrenti  in possesso dei
requisiti  sopracitati  cui  sia stato attribuito il seguente profilo
sanitario   minimo:   psiche   PS  2;  costituzione  CO  2;  apparato
cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV
2;   apparato   osteo-artro-muscolare   superiore   LS   2;  apparato
osteo-artro-muscolare  inferiore  LI  2;  per  l'apparato visivo VS e
l'apparato  uditivo  AU  valgono  gli specifici requisiti indicati al
precedente comma 1.
    6. Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati affetti
da:
      imperfezioni  ed infermita' previste dalla vigente normativa in
materia di inabilita' al servizio militare;
      imperfezioni   ed   infermita'   per   le   quali  e'  prevista
l'attribuzione   del  coefficiente  uguale  o  superiore  a  3  nelle
caratteristiche  somato-funzionali  del  profilo  sanitario stabilito
dalle  vigenti  direttive  per  delineare  il  profilo  sanitario dei
soggetti  giudicati  idonei  al servizio militare (fermi restando gli
specifici requisiti prescritti dal presente decreto);
      disturbi della parola tali da rendere l'eloquio non chiaramente
e prontamente intellegibile;
      malattie  o  lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero  dello  stato  di  salute  e  dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
      tutte  le  malattie  dell'occhio e degli annessi manifestamente
croniche  o  di  lunga  durata  o di incerta prognosi, la presenza di
alterazioni  dei  mezzi  diottrici  o  del  fondo oculare che possono
pregiudicare,  anche  nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle
collaterali,  gli  esiti  di  intervento  per  la  correzione  mono o
bilaterale  dei  vizi  di  rifrazione,  gli strabismi manifesti anche
alternanti;   gli   esiti  di  cheratotomia  radiale;  gli  esiti  di
laser-terapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina
o di evidenti lesioni corneali;
      abuso  di  alcolici,  positivita',  accertata  anche al test di
conferma  di cui al comma 2 del presente articolo, degli accertamenti
diagnostici  per  assunzione,  anche  saltuaria  od  occasionale,  di
sostanze  stupefacenti,  e  per  utilizzo saltuario od occasionale di
sostanze psicoattive a scopo non terapeutico;
      tutte  quelle  malformazioni  ed infermita' non contemplate dai
precedenti  alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente.
    7.  Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
psico-fisici  venissero  riconosciuti  affetti  da malattie o lesioni
acute  di  recente  insorgenza  e di presumibile breve durata, per le
quali    risultasse    scientificamente    probabile    un'evoluzione
migliorativa,  tale  da  lasciar  prevedere il possibile recupero dei
requisiti richiesti in tempi contenuti, la commissione non esprimera'
giudizio,  ne'  definira'  il  profilo  sanitario.  Essa  fissera' il
termine   --  che  non  potra'  superare  la  data  prevista  per  il
completamento  della  procedura di cui al precedente art. 5, comma 1,
da  parte  di tutti i concorrenti -- entro il quale sottoporra' detti
concorrenti   ai   previsti  accertamenti  sanitari,  per  verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica.
    8.  Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti  psico-fisici e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  «non  idonei»  non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
    9.  I  concorrenti  giudicati  «non  idonei»  potranno, tuttavia,
inviare  con  lettera  raccomandata  al Comando dell'Accademia navale
Ufficio    concorsi,    viale   Italia   n. 72   -   57100   Livorno,
improrogabilmente  entro  il decimo giorno successivo alla data degli
accertamenti  psico-fisici  effettuati in Accademia navale, specifica
istanza,  corredata  di idonea documentazione rilasciata da struttura
sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il
giudizio  di  non idoneita'. Dette istanze dovranno essere anticipate
al Comando dell'Accademia navale a mezzo fax (0586/238222).
    10.  Non  saranno  prese  in  considerazione  istanze prive della
prevista  documentazione  ovvero  pervenute oltre i termini perentori
sopraindicati.
    In  caso  di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno
dal   Comando  dell'Accademia  navale  comunicazione  telegrafica  di
ammissione con riserva alle prove di cui ai successivi articoli 9, 10
e 11.
    In  caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il Comando
dell'Accademia navale comunichera' all'interessato che il giudizio di
non  idoneita'  riportato  al termine degli accertamenti psico-fisici
rimane confermato.
    11.  Il  giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui
al  precedente  comma  9 -- in caso di accoglimento dell'istanza e di
idoneita'  alle  prove  di  cui  ai  successivi  articoli 9, 10 e 11,
sostenute  con  riserva  --  sara'  espresso dalla commissione di cui
all'art.  14,  comma  1,  lettera c),  a seguito di valutazione della
documentazione    sanitaria   allegata   all'istanza   di   ulteriori
accertamenti  ovvero,  solo qualora ritenuto necessario, a seguito di
ulteriori  accertamenti  sanitari. I concorrenti convocati per essere
sottoposti  ad ulteriori accertamenti sanitari, qualora per qualsiasi
motivo  non  si  presentino nel luogo, giorno e ora stabiliti saranno
considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso.
    12.  Il  giudizio  espresso  da  detta commissione e' definitivo.
Pertanto,  i  concorrenti  giudicati non idonei anche a seguito della
valutazione   sanitaria   o  degli  ulteriori  accertamenti  sanitari
disposti,  nonche'  quelli che abbiano rinunciato ai medesimi saranno
esclusi dal concorso.