Art. 8. Accertamenti psico-fisici 1. I concorrenti risultati idonei al termine della prova scritta d'italiano dovranno presentarsi presso l'Accademia navale, con le modalita' indicate nella lettera o nel telegramma di convocazione, per essere sottoposti ad accertamenti psico-fisici a cura della Commissione di cui al successivo art. 14, comma 1, lettera b). L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' definita tenendo conto del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare approvato con decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, e delle direttive della Direzione generale della Sanita' militare in data 5 dicembre 2005, citate nelle premesse. Gli accertamenti psico-fisici saranno volti al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio dei concorrenti, quali allievi della 1ª classe dei corsi normali dell'Accademia navale. I concorrenti dovranno, inoltre, essere riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici: dati somatici. statura non inferiore a mt. 1,65 e non superiore a mt. 1,95 se di sesso maschile; non inferiore a mt. 1,61 e non superiore a mt. 1,95 se di sesso femminile; apparato visivo: Corpo di stato maggiore: visus corretto 10/10i in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare 1,75 diottrie per la miopia, 2 diottrie per l'ipermetropia, 0,75 diottrie per l'astigmatismo di qualsiasi segno e asse. La correzione totale non dovra' comunque superare 1,75 diottrie per l'astigmatismo miopico composto e 2 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto. Senso cromatico normale accertato con tavole di Ishihara; Corpi del genio navale, delle armi navali, del commissariato militare marittimo, delle capitanerie di porto, e sanitario militare marittimo: visus corretto non inferiore a 10/10i in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed astigmatica, purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale accertato alle lane. L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, puo' essere eseguito con l'autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo dell'annebbiamento; apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra' essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 dB fino alla frequenza di 4000 Hz ed una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno valutati secondo quanto previsto dalle predette direttive tecniche della Direzione generale della Sanita' militare; dentatura: la dentatura dovra' essere in buone condizioni; sara' consentita la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non associati a paradontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalita' della masticazione; i denti cariati devono essere opportunamente curati. 2. La commissione, prima di eseguire la visita medica generale: acquisira' la documentazione di cui al successivo art. 12, comma 1, lettere a) e b), necessaria per la successiva effettuazione degli accertamenti psico-fisici e attitudinali; (per i concorrenti di sesso femminile) in caso di positivita' del test di gravidanza non procedera' agli accertamenti psicofisici e si asterra' dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare; disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui ricorra il caso del precedente alinea, i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: visita cardiologia con ECG; visita oculistica; visita otorinolaringoiatra; visita odontoiatrica; visita psichiatrica; visita ortopedica; ricerca nelle urine di eventuali cataboliti di oppiacei, cocaina, cannabinoidi e anfetamine. In caso di positivita', disporra' sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa). La commissione potra' inoltre procedere ad ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico-legale. 3. La commissione provvedera' a definire il profilo sanitario di ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti ed in base alla documentazione sanitaria prodotta dagli interessati e agli accertamenti psico-fisici effettuati. 4. La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: «Idoneo all'ammissione all'Accademia navale», con indicazione del profilo sanitario di cui al successivo comma 5; «Non idoneo all'ammissione all'Accademia navale», con indicazione del motivo. 5. Saranno giudicati «idonei» i concorrenti in possesso dei requisiti sopracitati cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche PS 2; costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore LS 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; per l'apparato visivo VS e l'apparato uditivo AU valgono gli specifici requisiti indicati al precedente comma 1. 6. Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati affetti da: imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in materia di inabilita' al servizio militare; imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista l'attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario stabilito dalle vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare (fermi restando gli specifici requisiti prescritti dal presente decreto); disturbi della parola tali da rendere l'eloquio non chiaramente e prontamente intellegibile; malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso; tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta prognosi, la presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali, gli esiti di intervento per la correzione mono o bilaterale dei vizi di rifrazione, gli strabismi manifesti anche alternanti; gli esiti di cheratotomia radiale; gli esiti di laser-terapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni corneali; abuso di alcolici, positivita', accertata anche al test di conferma di cui al comma 2 del presente articolo, degli accertamenti diagnostici per assunzione, anche saltuaria od occasionale, di sostanze stupefacenti, e per utilizzo saltuario od occasionale di sostanze psicoattive a scopo non terapeutico; tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente. 7. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti psico-fisici venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultasse scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi contenuti, la commissione non esprimera' giudizio, ne' definira' il profilo sanitario. Essa fissera' il termine -- che non potra' superare la data prevista per il completamento della procedura di cui al precedente art. 5, comma 1, da parte di tutti i concorrenti -- entro il quale sottoporra' detti concorrenti ai previsti accertamenti sanitari, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. 8. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 9. I concorrenti giudicati «non idonei» potranno, tuttavia, inviare con lettera raccomandata al Comando dell'Accademia navale Ufficio concorsi, viale Italia n. 72 - 57100 Livorno, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti psico-fisici effettuati in Accademia navale, specifica istanza, corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non idoneita'. Dette istanze dovranno essere anticipate al Comando dell'Accademia navale a mezzo fax (0586/238222). 10. Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori sopraindicati. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno dal Comando dell'Accademia navale comunicazione telegrafica di ammissione con riserva alle prove di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il Comando dell'Accademia navale comunichera' all'interessato che il giudizio di non idoneita' riportato al termine degli accertamenti psico-fisici rimane confermato. 11. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui al precedente comma 9 -- in caso di accoglimento dell'istanza e di idoneita' alle prove di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11, sostenute con riserva -- sara' espresso dalla commissione di cui all'art. 14, comma 1, lettera c), a seguito di valutazione della documentazione sanitaria allegata all'istanza di ulteriori accertamenti ovvero, solo qualora ritenuto necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari. I concorrenti convocati per essere sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari, qualora per qualsiasi motivo non si presentino nel luogo, giorno e ora stabiliti saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso. 12. Il giudizio espresso da detta commissione e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi saranno esclusi dal concorso.