Art. 2. Requisiti per l'accesso ai corsi Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di cui al precedente art. 1, senza limiti di eta' e di cittadinanza, in godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza, coloro che siano in possesso del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento precedente l'emanazione del decreto ministeriale 509 del 3 novembre 1999 ovvero del diploma di laurea specialistica conseguito secondo il citato decreto ministeriale ovvero di analogo titolo accademico conseguito all'estero. Coloro i quali fossero in possesso di un titolo di studio conseguito presso una Universita' straniera e che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea italiana, dovranno richiederne l'equipollenza unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere. In tal caso, la domanda di partecipazione dovra' essere corredata, al fine di consentire al collegio dei docenti la valutazione del titolo posseduto, dalla seguente documentazione: certificato attestante il titolo di studio straniero con l'indicazione degli esami sostenuti e delle relative votazioni unitamente alla traduzione in lingua italiana. La traduzione dovra' essere sottoscritta sotto la propria responsabilita' al fine di consentire il riconoscimento del titolo. In caso di ammissione al dottorato i candidati dovranno presentare, entro 90 giorni dalla data di iscrizione, la seguente documentazione: titoli tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero; dichiarazione di valore del titolo conseguito all'estero rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero.