Art. 6.

    Commissione giudicatrice per l'accesso e relativa graduatoria

    Il  Rettore  nomina  la  Commissione  giudicatrice  in  base alla
normativa vigente.
    La  Commissione  incaricata  della  valutazione  comparativa  dei
candidati  e'  composta  da  tre  membri  scelti  tra  i professori o
ricercatori   universitari   di   ruolo   nell'ambito   dei   settori
disciplinari  degli  afferenti  al  dottorato ai quali possono essere
aggiunti  non  piu' di due esperti. Tali esperti devono appartenere a
universita',  anche  straniere,  non  partecipanti  al  dottorato,  a
strutture  di  ricerca  pubbliche  e  private, anche straniere, e non
devono essere componenti del Collegio dei docenti.
    Al  termine  delle  prove  d'esame,  la  Commissione  compila  la
graduatoria  generale  di  merito  per l'ammissione al corso e per il
conferimento delle borse di studio.
    Il  candidato che, in base alla graduatoria finale, sia risultato
tra  gli  ammessi  al  corso  decade  qualora non invii la domanda di
iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni che decorre
dal  giorno  successivo  a  quello  in cui avra' ricevuto il relativo
invito.  In  tal  caso  gli subentra altro candidato secondo l'ordine
della graduatoria.
    In   caso  di  rinuncia  degli  aventi  diritto,  espressa  prima
dell'inizio  del  corso  di  dottorato,  subentra  un altro candidato
secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.