Art. 11.

Eventuale  utilizzo  della  graduatoria per la stipula di contratti a
                          tempo determinato

    L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato si riserva la
facolta'  di utilizzare la graduatoria di merito del concorso, di cui
al  precedente  art. 10,  per stipulare, con gli eventuali idonei, un
contratto  di lavoro a tempo determinato, disciplinato dalle norme di
diritto privato, ai sensi dell'art. 11 della legge 10 ottobre 1990, n
287,  della  durata  massima di 3 anni e con trattamento economico di
impiegato   della   fascia   «D»,  livello  iniziale,  del  personale
operativo.
    La  stipula  degli eventuali contratti a tempo determinato potra'
avvenire, secondo l'ordine di graduatoria, limitatamente al numero di
posizioni  che  l'Autorita'  Garante  della Concorrenza e del Mercato
reputera'  necessario,  in  relazione alle esigenze organizzative dei
propri  uffici  e  nel  rispetto  delle  norme  previste  dal decreto
legislativo 6 settembre 2001 n 368 e successive modifiche.
    In  ogni  caso, lo scorrimento dei candidati nella graduatoria di
merito  del concorso non determina l'automatica costituzione, in capo
ai  candidati  idonei,  di  un  diritto  alla stipula di contratti di
lavoro a tempo determinato con l'Autorita'.