Art. 11. Eventuale utilizzo della graduatoria per la stipula di contratti a tempo determinato L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato si riserva la facolta' di utilizzare la graduatoria di merito del concorso, di cui al precedente art. 10, per stipulare, con gli eventuali idonei, un contratto di lavoro a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, ai sensi dell'art. 11 della legge 10 ottobre 1990, n 287, della durata massima di 3 anni e con trattamento economico di impiegato della fascia «D», livello iniziale, del personale operativo. La stipula degli eventuali contratti a tempo determinato potra' avvenire, secondo l'ordine di graduatoria, limitatamente al numero di posizioni che l'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato reputera' necessario, in relazione alle esigenze organizzative dei propri uffici e nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001 n 368 e successive modifiche. In ogni caso, lo scorrimento dei candidati nella graduatoria di merito del concorso non determina l'automatica costituzione, in capo ai candidati idonei, di un diritto alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato con l'Autorita'.