Art. 6.

             Titoli da valutare e criteri di valutazione

    I   titoli   valutabili   sono  quelli  indicati  nelle  seguenti
categorie:
      categoria  A  - Titoli relativi all'esperienza qualificata post
diploma: punteggio massimo 11.
    Saranno  considerati  i periodi durante i quali sono state svolte
attivita'  lavorative  - conformi alle caratteristiche e negli ambiti
descritti  dall'art. 2, commi 1 (lettera d), 3 e 4 - risultanti dalle
dichiarazioni  sostitutive  rese  secondo  le  indicazioni  contenute
nell'art. 3,  punto 11), e nel modulo di domanda, che ne attestino la
durata ed il regolare svolgimento.
    Per   la  determinazione  dei  periodi  utilmente  valutabili  si
applicano i criteri indicati all'art. 2, comma 2, del presente bando.
    La  valutazione  delle  attivita'  lavorative dovra' tener conto,
oltre  che  della  durata,  della rilevanza degli enti presso i quali
sono state svolte;
      categoria   B  -  Altri  titoli,  professionali  o  di  studio,
attinenti la posizione a concorso: punteggio massimo 6.
    Saranno   considerati,   qualora   risultanti   da  dichiarazioni
sostitutive   circostanziate   secondo   le   indicazioni   contenute
nell'art. 3, punto 12), e nel modulo di domanda:
      - voto di diploma;
      -  attestati di perfezionamento o specializzazione conseguiti a
seguito di corsi post diploma, della durata di almeno un mese, aventi
ad  oggetto le materie della prova pratica e del colloquio valutativo
o le competenze di cui all'art. 2, comma 4;
      -   vincita  di  concorsi  e  selezioni  nelle  amministrazioni
pubbliche, purche' pertinenti la posizione a concorso;
      -  laurea  in  materie  giuridico-economico-amministrative, con
voto non inferiore a 105/110;
      categoria  C  -  Conoscenza  di  lingue  comunitarie: punteggio
massimo 3.
    Sara' valutato, qualora risultante da dichiarazioni sostitutive o
attestazioni,   circostanziate,   secondo  le  indicazioni  contenute
nell'art. 3,  punto  12),  e  nel  modulo  di  domanda,  il  grado di
conoscenza  di  lingue  comunitarie  diverse  da quella prescelta dal
candidato per il colloquio valutativo. Le dichiarazioni sostitutive o
attestazioni  di  conoscenza della lingua dovranno riferirsi a titoli
conseguiti  presso  enti  o istituti, pubblici o privati, nazionali o
esteri, salvo che il candidato non attesti trattarsi di madrelingua.