Art. 9. Graduatoria di merito La graduatoria di merito del concorso sara' formata secondo l'ordine dei punteggi riportati nella valutazione complessiva di cui al precedente art. 5. Nella formazione della graduatoria sono applicate, a parita' di punteggio, le disposizioni vigenti che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblico impiego. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande ed espressamente dichiarati come indicato all'art. 3, punto 14. La graduatoria del concorso sara' approvata con delibera dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, sotto condizione del possesso dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'Autorita' potra', se si verificano i presupposti, fare ricorso alla graduatoria di merito per un periodo di due anni dalla sua approvazione.