Art. 7.

             Titoli da valutare e criteri di valutazione

    I titoli valutabili sono suddivisi nelle seguenti categorie:
      categoria  A  - titoli relativi all'esperienza qualificata post
laurea - punteggio massimo 10.
    Saranno considerati soltanto i periodi durante i quali sono state
svolte  attivita' professionali, di carriera direttiva, o di studio e
ricerca,  conformi  alle  caratteristiche  e  negli  ambiti descritti
dall'art. 2, lettera d), e risultanti dalle dichiarazioni sostitutive
rese  secondo  le indicazioni contenute nell'art. 4, punto 11), e nel
modulo  di  domanda,  che  ne  attestino  la  durata  ed  il regolare
svolgimento.
    Per   la  determinazione  dei  periodi  utilmente  valutabili  si
applicano i criteri indicati all'art. 2, comma 2, del presente bando;
      categoria  B  -  ogni  altro titolo, professionale o di studio,
attinente  all'attivita' istituzionale dell'Autorita' o la conoscenza
di  lingue  comunitarie diverse da quella prescelta dal candidato per
la prova orale - punteggio massimo 8.
    Saranno   considerati,   qualora   risultanti   da  dichiarazioni
sostitutive   circostanziate   secondo   le   indicazioni   contenute
nell'art. 4, punto 12), e nel modulo di domanda:
      -  diploma di dottorato di ricerca o di post dottorato o titoli
equivalenti ottenuti anche presso universita' estere;
      -  specializzazioni post laurea, della durata di almeno un anno
accademico,  e  master  conseguiti  presso  Universita' o Istituti di
istruzione  universitaria italiani o esteri, o istituti di formazione
superiore della Pubblica amministrazione;
      - ulteriori diplomi di laurea;
      - periodi di formazione o stage, di almeno quattro mesi, presso
istituzioni   pubbliche,   nazionali   o  comunitarie,  che  svolgono
attivita' di interesse per l'Autorita';
      - vincita di concorsi per la carriera direttiva;
      -      abilitazione      all'esercizio      di      professioni
giuridico-economiche;
    -    -  lode  al  voto  di  laurea,  valida  per  l'ammissione al
concorso,
    La conoscenza delle lingue che non saranno oggetto di esame orale
dovra'  comunque  essere  dichiarata  con  riferimento  a  specifiche
attestazioni  o  diplomi  rilasciati  da  organismi, enti o istituti,
pubblici   o  privati,  nazionali  o  internazionali,  salvo  che  il
candidato non attesti trattarsi di madrelingua;
      categoria C - pubblicazioni a stampa - punteggio massimo 4.
    Saranno  oggetto  di valutazione soltanto i lavori attinenti alle
materie d'esame di cui all'art. 8. I testi in corso di stampa saranno
valutati solo se accompagnati da una attestazione dell'editore - o da
una  circostanziata dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' -
dalla quale risulti che sono stati accettati per la pubblicazione.