Art. 5.

                     Presentazione delle domande

    Nella  domanda  di  ammissione  gli  aspiranti devono dichiarare,
sotto la propria responsabilita', ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000:
      1) la data, il luogo di nascita e la residenza attuale;
      2)  il  possesso  della  cittadinanza  italiana  o equivalente,
ovvero  i  requisiti  sostitutivi  di cui all'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
      3)  il  comune  di  iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
      4) le eventuali condanne penali riportate;
      5) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
      6)  il  possesso,  con  dettagliata  descrizione, dei requisiti
specifici di ammissione;
      7)  i  servizi  prestati  presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
      8)  il  domicilio  presso  il  quale deve essere fatta, ad ogni
effetto,   ogni  comunicazione  relativa  all'avviso  e  il  recapito
telefonico;
      9)  il  consenso  al  trattamento  dei  dati personali (decreto
legislativo  n. 196/2003)  per  uso  amministrativo  con  l'eventuale
indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.
    Ai  fini del decreto legislativo n. 196/2003 s'informa che questa
Azienda   s'impegna   a   rispettare  il  carattere  riservato  delle
informazioni  fornite  dal  candidato;  tutti  i dati forniti saranno
trattati  solo per le finalita' connesse e strumentali alla selezione
ed  alla  eventuale  stipula  e gestione del contratto di lavoro, nel
rispetto delle disposizioni vigenti.
    Si rende nel contempo noto che, nell'eventualita' di non espresso
consenso  all'uso dei dati nel testo della domanda, l'amministrazione
ritiene   l'istanza   quale  silenzio/assenso,  ai  fini  di  cui  al
precedente  alinea  ed  a  quanto  contenuto al punto 11 del presente
bando.
    La  domanda  dovra'  essere  datata  e  firmata  per  esteso  dal
candidato.  La  mancanza  di  sottoscrizione  costituisce  motivo  di
esclusione.  La  firma  non  deve essere autenticata, ma alla domanda
deve  essere  allegata  la  fotocopia,  sempre  non autenticata di un
documento di identita' valido.
    Le  mancate dichiarazioni relativamente ai punti 4) e 7) verranno
considerate  come  il  non  avere  riportato condanne penali e il non
avere  procedimenti penali in corso ed il non avere prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni.
    La  mancata  dichiarazione  di  cui  al punto 9 viene considerata
quale silenzio assenso.
    La  omessa  indicazione nella domanda, anche di un solo requisito
generale   o   specifico   richiesto   per   l'ammissione,  determina
l'esclusione dall'avviso.
    I  beneficiari  della  legge  5 febbraio  1992,  n. 104,  debbono
specificare   nella  domanda  di  ammissione,  qualora  lo  ritengano
indispensabile,  l'ausilio  eventualmente necessario per sostenere il
previsto   colloquio   in   relazione  al  proprio  handicap  nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
    A  tal  fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione
medica che specifichi:
      i sussidi necessari relativi alla condizione dell'handicappato;
      i tempi aggiuntivi necessari.
    Alla domanda deve essere allegato:
      un  curriculum professionale, redatto in carta semplice, datato
e   firmato,  concernente  le  attivita'  professionali,  di  studio,
direzionali-organizzative, con riferimento:
        a) alla  tipologia  delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture  presso  le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e
alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
        b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle  sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
        c) alla    tipologia   qualitativa   e   quantitativa   delle
prestazioni effettuate dal candidato;
        d) ai  soggiorni  di  studio o di addestramento professionale
per  attivita'  attinenti  alla  disciplina  in  rilevanti  strutture
italiane  o  estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione
dei tirocini obbligatori;
        e) alla  attivita'  didattica  presso  corsi di studio per il
conseguimento    di   diploma   universitario,   di   laurea   o   di
specializzazione  ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
        f) alla   partecipazione   a  corsi,  congressi,  convegni  e
seminari   anche   effettuati   all'estero,  nonche'  alle  pregresse
idoneita' nazionali.
    Nella  valutazione  del  curriculum  e'  presa in considerazione,
altresi',  la  produzione  scientifica  strettamente  pertinente alla
disciplina,    pubblicata    su   riviste   italiane   e   straniere,
caratterizzata  da  criteri  di  filtro nell'accettazione dei lavori,
nonche' il suo impatto sulla comunita' scientifica.
    Tutto  il  curriculum per essere valutato deve essere formalmente
documentato (rif. art. 6).
    I  contenuti  del  curriculum  possono essere autocertificati dal
candidato  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
n. 445/2000 con esclusioni di quelli indicati alla lettera c) ed alle
pubblicazioni:
      una fotocopia semplice di un documento di identificazione;
      la  ricevuta  di versamento della tassa di partecipazione (rif.
art. 7);
      un  elenco,  in  triplice  copia,  datato e firmato, di tutti i
documenti, comprese le autocertificazioni.