Art. 5. Adempimenti per la partecipazione alle prove d'esame Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta di identita' ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). I cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea devono essere muniti di documento equipollente. Il documento deve essere in corso di validita' secondo le previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti.