Art. 6. Graduatorie Il punteggio complessivo dei candidati idonei e' determinato dalla somma delle votazioni riportate alla prova scritta e alla prova orale. La Commissione di cui all'art. 4 compila una graduatoria di merito, seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo. La Banca d'Italia forma la graduatoria finale in base alla graduatoria di merito, a eventuali titoli di preferenza, rilevanti per la Banca d'Italia, dichiarati dal candidato nella domanda. Fermo restando quanto precede, qualora piu' candidati risultino in posizione di ex aequo, viene data preferenza al candidato piu' giovane di eta'. La Banca d'Italia, nel caso di mancata assunzione del servizio da parte di taluno dei vincitori, si riserva la facolta' di coprire in tutto o in parte i posti rimasti vacanti con altri elementi idonei, seguendo l'ordine della graduatoria finale. La Banca d'Italia si riserva altresi' la facolta' di utilizzare la graduatoria entro due anni dalla data di approvazione della stessa.