Art. 6.

                             Graduatorie

    Il  punteggio  complessivo  dei  candidati  idonei e' determinato
dalla somma delle votazioni riportate alla prova scritta e alla prova
orale.
    La  Commissione  di  cui  all'art. 4  compila  una graduatoria di
merito, seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo.
    La  Banca  d'Italia  forma  la  graduatoria  finale  in base alla
graduatoria  di  merito,  a eventuali titoli di preferenza, rilevanti
per la Banca d'Italia, dichiarati dal candidato nella domanda.
    Fermo  restando  quanto precede, qualora piu' candidati risultino
in  posizione  di  ex  aequo, viene data preferenza al candidato piu'
giovane di eta'.
    La Banca d'Italia, nel caso di mancata assunzione del servizio da
parte  di  taluno dei vincitori, si riserva la facolta' di coprire in
tutto  o  in parte i posti rimasti vacanti con altri elementi idonei,
seguendo l'ordine della graduatoria finale.
    La  Banca  d'Italia si riserva altresi' la facolta' di utilizzare
la  graduatoria  entro  due  anni  dalla  data  di approvazione della
stessa.