Art. 9.

                        Nomina e assegnazione

    La   Banca  d'Italia  procede  all'assunzione  dei  vincitori  in
possesso   dei   prescritti   requisiti  e  che  non  abbiano  tenuto
comportamenti    incompatibili    con   le   funzioni   da   svolgere
nell'Istituto.
    Essi  sono  nominati, in esperimento, nel grado di Funzionario di
2a  e  -  se riconosciuti idonei a giudizio insindacabile della Banca
d'Italia  al termine dell'esperimento, che ha la durata di sei mesi -
conseguono  la  conferma  nel  grado  gia'  ottenuto  con la medesima
decorrenza   del  provvedimento  di  nomina.  Nell'ipotesi  di  esito
sfavorevole, l'esperimento e' prorogato, per una sola volta, di altri
sei mesi.
    L'accettazione  della  nomina  non  puo'  essere  in  alcun  modo
condizionata.
    Il  rapporto  d'impiego  dei  cittadini  di un altro Stato membro
dell'Unione  europea  e'  regolato tenendo conto delle limitazioni di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994,
recante   norme   «sull'accesso  dei  cittadini  degli  Stati  membri
dell'Unione europea ai posti di lavoro» presso gli enti pubblici.
    In  seguito  alla nomina gli interessati devono assumere servizio
presso  la  sede  di  lavoro  assegnata  entro  il  termine che sara'
stabilito.
    Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di
giustificati  motivi,  non  prendono  servizio  entro  il  prescritto
termine   decadono   dalla   nomina,   come  previsto  dalle  vigenti
disposizioni del Regolamento del Personale della Banca d'Italia.
    Ai neoassunti compete il rimborso del prezzo del biglietto pagato
per  il  viaggio  con  qualunque  mezzo  pubblico  di  linea  per  il
raggiungimento  della  sede  di  lavoro  dalla residenza anagrafica o
dall'ultima   residenza   anagrafica  italiana  in  caso  di  attuale
residenza all'estero.