Art. 5.

Nomina  della  commissione  esaminatrice,  formazione ed approvazione
                          della graduatoria

    1.  La  commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto del
direttore  amministrativo  ed  e'  composta  da esperti delle materie
d'esame, ai sensi dell'art. 10 del regolamento.
    Espletate le prove della procedura selettiva la commissione forma
la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo
tenuto conto che lo stesso e' pari a 60 punti.
    2.  Conseguono  l'ammissione  alla  prova  orale  i candidati che
abbiano  riportato  in ciascuna delle prime due prove un punteggio di
almeno  18/30. La prova orale si intende superata con un punteggio di
almeno 18/30.
    3. Il punteggio finale e' dato dalla somma dei seguenti addendi:
      media dei punti conseguiti nelle prime due prove;
      punti conseguiti nella prova orale.
    4.  La  graduatoria  definitiva  dei candidati e' formata secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste  dal  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28,
del 4 febbraio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
    5.  La procedura deve concludersi entro sei mesi dalla data della
riunione  preliminare della commissione, salvo che il ritardo dipenda
da   giustificati   impedimenti   che  devono  essere  collegialmente
motivati.
    6.  Il  direttore  amministrativo,  con  proprio  decreto, previo
accertamento  della  regolarita'  formale  degli  atti  relativi alla
procedura  selettiva,  approva  la  graduatoria definitiva e dichiara
vincitori  i  candidati  utilmente collocati nella graduatoria stessa
nei limiti dei posti previsti dalla procedura.
    7.  Il  decreto di approvazione degli atti e' pubblicato mediante
affissione  all'albo  dell'Ateneo.  Di  tale pubblicazione viene data
notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ยช serie
speciale.  Dalla  data  di  pubblicazione  di detto avviso decorre il
termine  per  l'eventuale  impugnazione.  La  graduatoria  definitiva
rimane  efficace  per  un  termine di ventiquattro mesi dalla data di
pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale.
    8.   Qualora,  nel  corso  di  validita'  della  graduatoria,  si
verificasse  la  necessita'  di  procedere  ad ulteriori assunzioni a
tempo  determinato,  anche  per esigenze diverse rispetto a quelle da
cui  ha avuto origine il presente bando, l'Amministrazione si riserva
la facolta' di utilizzare la graduatoria di merito, con articolazione
dell'orario  sia  a  tempo  pieno  che a tempo parziale, nel rispetto
dell'ordine della graduatoria.