Art. 6.

       Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato

    1.  L'assunzione  in servizio e' condizionata alla verifica della
copertura finanziaria nel bilancio dell'Ateneo e delle limitazioni di
cui  alle  leggi  finanziarie  nel  tempo vigenti. Stante la suddetta
condizione l'Amministrazione non garantisce l'assunzione sul posto in
parola.
    2.  Il  candidato dichiarato vincitore, stipula con l'Universita'
degli  studi  di  Genova  un  contratto individuale di lavoro a tempo
determinato.
    3. La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto
di lavoro viene formalmente notificata all'interessato.
    4.  In  caso  di  mancata  assunzione  del  servizio  nella  data
stabilita  l'Universita'  provvede  a  depennare  il nominativo dalla
graduatoria  utilizzabile  per  le assunzioni a tempo determinato. Il
contratto eventualmente gia' stipulato e' risolto di diritto.
    5.  Il  periodo  di  prova e' determinato secondo quanto previsto
dall'art. 26 del Regolamento.
    6.  In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
    7.  Ai  lavoratori  assunti  si  applica il trattamento economico
previsto  per  la categoria C, posizione economica C1, nonche' quello
normativo  previsto  dal  C.C.N.L. nel tempo vigente per il personale
assunto  a  tempo  indeterminato,  compatibilmente  con la durata del
contratto a termine e le specifiche statuizioni ivi previste.