Art. 9.

         Borse di studio - Obblighi e diritti dei dottorandi

    Ai candidati che avranno superato le prove di concorso, utilmente
collocati nella graduatoria generale di merito, e' conferita la borsa
di studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili.
    L'importo  delle  borse  di  studio  di  cui all'art. 1 e' pari a
quello determinato dal decreto del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica dell'11 settembre 1998.
    La  durata dell'erogazione della borsa e' pari a quella del corso
(tre anni).
    Il pagamento della borsa di studio avviene con cadenza mensile.
    L'importo  della  borsa  di  studio e' aumentata di almeno il 50%
per eventuali periodi di soggiorno all'estero superiori al mese.
    Gli  iscritti  ai  corsi  di  dottorato  per  periodi  di stage o
comunque  per  periodi di attivita' formative e di ricerca fuori sede
(in  Italia  o  all'estero)  possono ricevere rimborsi delle spese di
viaggio  e  di  soggiorno  (vitto  e  alloggio)  previa  delibera del
collegio  dei  docenti, su fondi di ricerca o quelli di funzionamento
assegnati al dottorato.
    Per  il  primo  anno le borse di studio sono assegnate sulla base
della graduatoria di merito formulata dalla commissione di ammissione
e,  a  parita'  di  merito,  sulla  base  della valutazione economica
determinata  ai  sensi  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni. La
conferma  o  l'assegnazione per gli anni successivi e' effettuata dal
Collegio dei docenti sulla base della valutazione di fine anno.
    I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi e svolgere le
attivita' di studio e di ricerca previste dal Collegio dei docenti. I
titolari  di  borsa decadranno dal diritto di godimento della stessa,
qualora non rispettino gli obblighi di frequenza.
    In  caso di violazione degli obblighi di frequenza dei corsi e di
svolgimento  delle attivita' di ricerca, il Collegio dei docenti puo'
richiedere  al  rettore  la  sospensione, comunque non superiore a un
anno,   o l'esclusione  dal  corso  con  motivata  decisione,  previa
verifica dei risultati conseguiti e fatti salvi i casi di maternita',
di grave e documentata malattia e di servizio militare.
    In  caso  di  sospensione  di durata superiore a trenta giorni la
borsa  non  puo'  essere  erogata.  In  caso di sospensione superiore
all'anno,  il perpetuarsi  della  violazione degli obblighi stabiliti
dal  Collegio  dei  docenti  comporta  l'irrevocabile  esclusione dal
corso.
    Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio  tranne  che con quelle esplicitamente concesse da istituzioni
nazionali   o   internazionali   ad   integrazione,   per  consentire
l'attivita'  di  formazione  o di ricerca all'estero o comunque fuori
della sede del dottorato.
    Le  borse  di studio non danno in nessun caso luogo a valutazioni
giuridiche ed economiche ai fini di carriera.