Art. 6.

Graduatoria finale e assegnazione borse di studio per la frequenza di
         cui al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224

    1.  I  candidati idonei saranno ammessi al corso secondo l'ordine
di  graduatoria  e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso.
    2.  Le  Borse di studio ministeriali sono assegnate per ordine di
graduatoria.  Il  50% delle Borse di studio sono riservate a laureati
che non abbiano conseguito la laurea presso l'Universita' Ca' Foscari
di Venezia.
    3. In caso di parita' sara' ammesso prioritariamente il candidato
con  disabilita'  pari  o  superiore al 66%, quindi il candidato piu'
giovane  d'eta'.  In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi
diritto   prima  dell'inizio  del  corso,  subentreranno  altrettanti
candidati secondo l'ordine della graduatoria.
    4.  Gli studenti stranieri possono essere ammessi in sovrannumero
nel  limite  dei  posti  disponibili, solo se in possesso di borsa di
studio  erogata da enti pubblici o privati di importo non inferiore a
Euro 42.246,16 nell'arco dei tre anni.
    5.  L'importo  della borsa di studio per la frequenza al corso di
dottorato  di ricerca e' di Euro 10.561,54 annui e deve intendersi al
lordo  degli  oneri  previdenziali a carico del borsista. La suddetta
borsa  di  studio e' esente sia dal pagamento dell'imposta locale sui
redditi  (ILOR)  che  dall'imposta  sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF).  La  durata  dell'erogazione  della  borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
    6.  La  borsa  di  studio  e'  corrisposta in sei rate bimestrali
anticipate.