Art. 9.

                      Mobilita' dei dottorandi

    1.  I  dottorandi dovranno svolgere durante il corso di dottorato
almeno  un anno di attivita' di ricerca, perfezionamento e formazione
presso  universita',  istituti di ricerca e/o scientifici, laboratori
stranieri o internazionali.
    2. L'importo della borsa di studio di cui all'art. 6 e' aumentato
per tali periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%.