Art. 9. Mobilita' dei dottorandi 1. I dottorandi dovranno svolgere durante il corso di dottorato almeno un anno di attivita' di ricerca, perfezionamento e formazione presso universita', istituti di ricerca e/o scientifici, laboratori stranieri o internazionali. 2. L'importo della borsa di studio di cui all'art. 6 e' aumentato per tali periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%.