Art. 6.

                          Titoli valutabili

    Ai  titoli  e'  attribuito  un punteggio pari a 1/3 del punteggio
complessivo   determinato   in  90 punti.  Pertanto  ai  titoli  sono
riservati 30 punti cosi' suddivisi:
      1) titoli culturali: max punti 15.
    Valutazione   del   diploma   di   laurea   specialistica/vecchio
ordinamento in:
      laurea  specialistica  in  biologia  (classe 6/S), in scienze e
tecnologie per l'ambiente e il territorio (classe 82/S);
      laurea  vecchio  ordinamento  in  scienze  ambientali,  scienze
biologiche;
      abilitazioni;
      dottorati di ricerca;
      corsi di perfezionamento o di specializzazione;
      2) titoli professionali attinenti al ruolo per cui si concorre:
max punti 15.
    Attivita'  lavorativa  prestata  in vigenza di rapporto di lavoro
subordinato   a   tempo  indeterminato  e  determinato  nel  comparto
Universita' e negli enti di ricerca in attivita' affini al ruolo;
    collaborazioni e incarichi per materie caratterizzanti il profilo
professionale;
    pubblicazioni    su    materie    caratterizzanti    il   profilo
professionale;
    relatore  in  convegni  o  docente  in corsi e seminari di studio
relativi ad argomenti caratterizzanti il profilo professionale;
    titolarita' di assegni di ricerca e di borse di studio su materie
caratterizzanti il profilo professionale;
    partecipazione a programmi di ricerca.
    I   titoli   possono  essere  presentati  in  originale  o  copia
autentica,    ovvero    mediante    dichiarazione    sostitutiva   di
certificazione  o  dichiarazione  sostitutiva  di  atto di notorieta'
(allegati B  e  C).  Le  copie  delle  pubblicazioni vanno presentate
utilizzando l'allegato C).
    Gli  allegati B  e C vanno sottoscritti dal candidato in presenza
del  dipendente  addetto  a  ricevere  la  documentazione,  ovvero se
inviati,  assieme alla domanda di partecipazione tramite raccomandata
A/R  o consegnati da terze persone, devono essere accompagnati da una
fotocopia semplice (fronte retro) di un documento valido di identita'
del candidato.
    Le  autocertificazioni  devono riportare le dichiarazioni in modo
chiaro   e   dettagliato  al  fine  di  permettere  alla  commissione
esaminatrice la loro valutazione.
    I  titoli  devono  essere  posseduti  alla  data  di scadenza del
termine  ultimo  per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso.
    L'Amministrazione  si  riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli  anche  a  campione  sulla  veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive.
    Ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445   del   28 dicembre  2000  si  rammenta  che  il  rilascio  di
dichiarazioni  mendaci, la costituzione di atti falsi e l'uso di essi
nei   casi   previsti  dal  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica,  sono  puniti  ai  sensi  del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
    La  valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e'
effettuata  dopo  le  prove  scritte  e  prima  che  si  proceda alla
correzione dei relativi elaborati.
    La  commissione  rendera'  noto  ai  candidati il risultato della
valutazione  dei  titoli mediante la pubblicazione di apposito elenco
nel sito internet dell'Ateneo all'indirizzo: www.unive.it/concorsi