Art. 6. Titoli valutabili Ai titoli e' attribuito un punteggio pari a 1/3 del punteggio complessivo determinato in 90 punti. Pertanto ai titoli sono riservati 30 punti cosi' suddivisi: 1) titoli culturali: max punti 15. Valutazione del diploma di laurea specialistica/vecchio ordinamento in: laurea specialistica in biologia (classe 6/S), in scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio (classe 82/S); laurea vecchio ordinamento in scienze ambientali, scienze biologiche; abilitazioni; dottorati di ricerca; corsi di perfezionamento o di specializzazione; 2) titoli professionali attinenti al ruolo per cui si concorre: max punti 15. Attivita' lavorativa prestata in vigenza di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato nel comparto Universita' e negli enti di ricerca in attivita' affini al ruolo; collaborazioni e incarichi per materie caratterizzanti il profilo professionale; pubblicazioni su materie caratterizzanti il profilo professionale; relatore in convegni o docente in corsi e seminari di studio relativi ad argomenti caratterizzanti il profilo professionale; titolarita' di assegni di ricerca e di borse di studio su materie caratterizzanti il profilo professionale; partecipazione a programmi di ricerca. I titoli possono essere presentati in originale o copia autentica, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' (allegati B e C). Le copie delle pubblicazioni vanno presentate utilizzando l'allegato C). Gli allegati B e C vanno sottoscritti dal candidato in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, ovvero se inviati, assieme alla domanda di partecipazione tramite raccomandata A/R o consegnati da terze persone, devono essere accompagnati da una fotocopia semplice (fronte retro) di un documento valido di identita' del candidato. Le autocertificazioni devono riportare le dichiarazioni in modo chiaro e dettagliato al fine di permettere alla commissione esaminatrice la loro valutazione. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli anche a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 si rammenta che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la costituzione di atti falsi e l'uso di essi nei casi previsti dal predetto decreto del Presidente della Repubblica, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. La commissione rendera' noto ai candidati il risultato della valutazione dei titoli mediante la pubblicazione di apposito elenco nel sito internet dell'Ateneo all'indirizzo: www.unive.it/concorsi