Art. 8.

                        Titoli preferenziali

    Al   fine   della  formazione  della  graduatoria  di  merito,  i
concorrenti   che  abbiano  superato  la  prova  orale  dovranno  far
pervenire  per  loro diretta iniziativa all'Universita' «Ca' Foscari»
di Venezia, divisione organizzazione e gestione delle risorse umane -
Settore   concorsi -   Dorsoduro  3246,  Venezia,  entro  il  termine
perentorio  di 15 giorni che decorrono dal giorno successivo a quello
in  cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti in originale o in
copia   autenticata   in   carta   libera,  ovvero  le  dichiarazioni
sostitutive  di  certificazione  attestanti il possesso dei titoli di
preferenza,  a  parita'  di valutazione, gia' indicati nella domanda,
dai  quali  risulti  altresi'  il possesso del requisito alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione della domanda di
ammissione  al concorso. I documenti si considerano prodotti in tempo
utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro  il  termine  indicato;  a  tal  fine  fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
    Le  categorie  di  cittadini  che  nei  pubblici  concorsi  hanno
preferenza  a  parita'  di merito e a parita' di titoli sono appresso
elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
      1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4) i  mutilati  ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7) gli  orfani  dei  caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9) gli  insigniti  di  croce  di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10) i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12) i  figli  dei  mutilati  e  degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13) i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14) i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15) i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      16) coloro   che   abbiano   prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17) coloro  che  abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'Amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18) i  coniugati  e  i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20) militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla piu' giovane eta' del candidato.