Art. 9.

                           Prove di esame

    Per  le  prove di esame la commissione disporra' complessivamente
di 60 punti cosi' ripartiti:
      40 punti per le prove scritte;
      20 punti per l'esame orale.
    Gli esami consisteranno in:
      due  prove  scritte,  una delle quali potra' essere a contenuto
teorico-pratico;
      una  prova  orale,  che  comprende la verifica della conoscenza
della lingua inglese.
    I programmi relativi sono riportati nell'allegato 3.
    Saranno  ammessi  a sostenere la prova orale soltanto i candidati
che  avranno  riportato  in  ciascuna  delle singole prove scritte un
punteggio non inferiore a 14 punti su 20.
    Ai  candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale verra'
data comunicazione del voto riportato nelle prove scritte.
    Saranno inclusi nella graduatoria di merito i candidati che nella
prova  orale  avranno riportato un punteggio non inferiore a 14 punti
su 20.
    Il punteggio complessivo, per i candidati che avranno superato la
prova orale, sara' determinato dalla somma delle votazioni conseguite
nelle  singole  prove  di esame nonche' dal punteggio riportato dalla
valutazione dei titoli.
    L'avviso  di  convocazione  alla prova orale e' dato ai candidati
ammessi,  mediante lettera raccomandata, almeno venti giorni prima di
quello  in  cui  essi  devono  sostenerla,  salvo rinuncia scritta al
termine di preavviso da parte dei candidati.
    Per  essere  ammessi  alle  prove  di  esame  i  candidati devono
presentare  un  valido  documento di identita' personale. I candidati
che  non  si  presenteranno  a sostenere le prove di esame nei giorni
fissati saranno dichiarati decaduti dalla selezione.