Art. 9. Prove di esame Per le prove di esame la commissione disporra' complessivamente di 60 punti cosi' ripartiti: 40 punti per le prove scritte; 20 punti per l'esame orale. Gli esami consisteranno in: due prove scritte, una delle quali potra' essere a contenuto teorico-pratico; una prova orale, che comprende la verifica della conoscenza della lingua inglese. I programmi relativi sono riportati nell'allegato 3. Saranno ammessi a sostenere la prova orale soltanto i candidati che avranno riportato in ciascuna delle singole prove scritte un punteggio non inferiore a 14 punti su 20. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale verra' data comunicazione del voto riportato nelle prove scritte. Saranno inclusi nella graduatoria di merito i candidati che nella prova orale avranno riportato un punteggio non inferiore a 14 punti su 20. Il punteggio complessivo, per i candidati che avranno superato la prova orale, sara' determinato dalla somma delle votazioni conseguite nelle singole prove di esame nonche' dal punteggio riportato dalla valutazione dei titoli. L'avviso di convocazione alla prova orale e' dato ai candidati ammessi, mediante lettera raccomandata, almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla, salvo rinuncia scritta al termine di preavviso da parte dei candidati. Per essere ammessi alle prove di esame i candidati devono presentare un valido documento di identita' personale. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di esame nei giorni fissati saranno dichiarati decaduti dalla selezione.