Art. 9. Borse di studio Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente Commissione esaminatrice. Qualora l'avente titolo rinunci alla borsa di studio subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. L'importo annuo netto per il 2007(1), della borsa di studio ammonta a: euro 11.642,62 per i dottorandi residenti in Italia; euro 12.394,98 per i dottorandi residenti all'estero che possono applicare la convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale; euro 11.982,21 per i dottorandi residenti in Italia iscritti ad altre forme assicurative obbligatorie. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. Le borse di studio vengono erogate, di norma, a cadenza bimestrale anticipata, salvo recupero di eventuale indebito per le ipotesi di esclusione o sospensione del dottorando, come previste dall'art. 24 del Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di dottorato di ricerca. La borsa di studio e' aumentata del 50% per eventuali periodi di permanenza all'estero autorizzati dal Coordinatore o dal collegio dei docenti. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del Dottorato, previa conferma da parte del Collegio dei docenti del conseguimento dei risultati previsti per l'anno di corso frequentato. Le sospensioni della frequenza del Dottorato di durata superiore a trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa. Qualora in corso d'anno un dottorando rinunci a proseguire gli studi, egli decade dal diritto alla fruizione della borsa di studio per la quota non ancora corrisposta.