Art. 2.

                     Requisiti di partecipazione

    1.  Possono  partecipare al concorso di cui al precedente art. 1,
comma  1,  i  concorrenti  che,  alla data di scadenza del termine di
presentazione  delle  domande  di partecipazione al concorso siano in
possesso dei seguenti requisiti:
      a) cittadinanza italiana;
      b)  eta' non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore
a trenta anni;
      c) godimento dei diritti civili e politici;
      d) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
      e)  assenza  di  sentenze  penali  di  condanna per delitti non
colposi,  anche  ai  sensi  degli  articoli 444  e  445 del codice di
procedura  penale,  di  procedimenti  disciplinari  conclusi  con  il
licenziamento    dal    lavoro    alle    dipendenze   di   pubbliche
amministrazioni;
      f)  assenza  di  procedimenti  penali  pendenti per delitti non
colposi;
      g)  assenza  di  provvedimenti di proscioglimento d'autorita' o
d'ufficio  da  precedenti arruolamenti nelle Forze Armate, secondo le
normative  vigenti, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica;
      h) idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze
Armate in qualita' di volontario in servizio permanente, ad eccezione
di  quella prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411;
      i)  esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool,  per  l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di sostanze
stupefacenti,  nonche'  per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
      j)  requisiti  morali  e di condotta previsti dall'articolo 35,
comma  6,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
      k)  non  essere stato ammesso al servizio civile in qualita' di
obiettore  di  coscienza, fatto salvo il caso di successiva rinuncia,
ovvero  non  avere  assolto  gli  obblighi di leva quale obiettore di
coscienza (art. 15, comma 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230).
    2.  Gli aspiranti atleti, oltre ai suddetti requisiti ed a quelli
indicati  all'art. 1,  comma  1,  devono  avere  conseguito, entro la
scadenza   del   termine   di   presentazione  delle  domande,  nella
disciplina/specialita'  prescelta,  risultati  agonistici  almeno  di
livello  nazionale  certificati dal CONI o dalle Federazioni Sportive
Nazionali   ovvero,  per  le  discipline  sportive  non  federate  od
affiliate al CONI, dal Comitato Sportivo Militare.
    3.  Nei  confronti  dei  candidati che, a seguito di accertamenti
anche successivi, risultassero in difetto di uno o piu' requisiti tra
quelli   previsti   dal   presente   decreto   sara'   disposta,  con
provvedimento  adottato  dalla  Direzione  Generale  per il Personale
Militare,  l'esclusione  dalla  procedura  concorsuale o la decadenza
dalla  ferma, se gia' presentatisi presso gli Enti all'uopo designati
dalla Forza Armata.
    4. I  requisiti  di  partecipazione  di  cui  ai precedenti commi
devono  essere  posseduti  alla data di scadenza del termine utile di
presentazione   delle   domande   di  partecipazione  al  concorso  e
mantenuti, fatta eccezione per il requisito dell'eta', fino alla data
di   effettiva   immissione   nella   ferma  prefissata  quadriennale
nell'Esercito.
    5. Non  possono  partecipare  al  presente concorso i militari in
servizio permanente nella Forza Armata.