Art. 4.

                Commissione per la valutazione titoli

    1.  Alla  valutazione  dei  titoli  relativi  agli  aspiranti  al
concorso  ed  alla  redazione  della  relativa graduatoria di merito,
provvede   una  Commissione  esaminatrice  nominata  dalla  Direzione
Generale per il Personale Militare composta da:
      a)  un  Ufficiale  di  grado non inferiore a Colonnello o grado
corrispondente,   nominato   su   proposta   dello   Stato   Maggiore
dell'Esercito, Presidente;
      b)  un  Ufficiale  di  grado  non  inferiore  a Tenente o grado
corrispondente,   nominato   su   proposta   dello   Stato   Maggiore
dell'Esercito, membro esperto del settore;
      c)  un impiegato dell'Area C designato dalla Direzione Generale
per il Personale Militare, membro;
      d)   un   Sottufficiale   appartenente   al  ruolo  marescialli
dell'Esercito, segretario senza diritto di voto.
    2.  La  Commissioni  esaminatrice procedera' alla valutazione dei
titoli  secondo  i  criteri  di cui al successivo art. 5 del presente
bando.