Art. 4. Commissione per la valutazione titoli 1. Alla valutazione dei titoli relativi agli aspiranti al concorso ed alla redazione della relativa graduatoria di merito, provvede una Commissione esaminatrice nominata dalla Direzione Generale per il Personale Militare composta da: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello o grado corrispondente, nominato su proposta dello Stato Maggiore dell'Esercito, Presidente; b) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente o grado corrispondente, nominato su proposta dello Stato Maggiore dell'Esercito, membro esperto del settore; c) un impiegato dell'Area C designato dalla Direzione Generale per il Personale Militare, membro; d) un Sottufficiale appartenente al ruolo marescialli dell'Esercito, segretario senza diritto di voto. 2. La Commissioni esaminatrice procedera' alla valutazione dei titoli secondo i criteri di cui al successivo art. 5 del presente bando.