Art. 8. Graduatorie 1. La commissione esaminatrice di cui al comma 1 dell'articolo 4, redige le graduatorie di merito, suddivise per ciascuna delle discipline/specialita' indicate all'articolo 1 del bando, sulla base del punteggio ottenuto da ciascun candidato nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 5. 2. A parita' di punteggio sara' data la precedenza ai candidati in possesso dei titoli di preferenza indicati nell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In caso di ulteriore parita' e' data precedenza al candidato di piu' giovane eta'. 3. Le suddette graduatorie sono approvate con decreto dirigenziale dalla Direzione Generale per il Personale Militare e pubblicate sul sito internet www.persomil.difesa.it.