Art. 2.

               Requisiti per l'ammissione al concorso

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti generali:
      a) diploma  di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale.
    In  caso  di  possesso  di  diploma  di  istruzione secondaria di
secondo  grado  di  durata  quadriennale e' necessario indicare, pena
esclusione  dal  concorso  stesso,  anche il superamento del relativo
corso annuale integrativo.
    I  candidati  che hanno conseguito il titolo di studio all'estero
dovranno  allegare  il  titolo  stesso  tradotto  e autenticato dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando
l'avvenuta  equipollenza  del  proprio  titolo  di  studio con quello
italiano richiesto ai fini dell'ammissione;
      b) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti  appartenenti  alla Unione europea. Ai sensi del decreto del
Presidente  del Consiglio dei ministri n. 174/1994, i cittadini degli
Stati  membri dell'Unione europea debbono possedere tutti i requisiti
richiesti   ai   cittadini   della  Repubblica,  ad  eccezione  della
cittadinanza  italiana,  godere  dei  diritti civili e politici nello
Stato   di   appartenenza  o  di  provenienza  ed  avere  un'adeguata
conoscenza della lingua italiana;
      c) eta' non inferiore agli anni diciotto;
      d) idoneita'  fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo il candidato convocato per
la stipula del contratto di lavoro, in base alla normativa vigente;
      e) godimento dei diritti politici;
      f) posizione  regolare in relazione agli obblighi di leva per i
nati entro l'anno 1985;
      g) non   essere  stato  destituito,  dispensato  da  precedente
impiego  presso  una Pubblica amministrazione ovvero non essere stato
dichiarato  decaduto  da un impiego statale, a i sensi dell'art. 127,
comma 1, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo
Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
      h) non  aver riportato una condanna penale che comporterebbe il
licenziamento da parte di questa amministrazione.
    Ai  sensi  del  citato  decreto  del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 174/1994 ed in particolare dell'art. 3, i cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea debbono:
      1)  possedere  tutti  i  requisiti richiesti ai cittadini della
Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
      2)  godere  dei  diritti  civili  e  politici  nello  Stato  di
appartenenza o di provenienza;
      3) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti
alla  data  di  scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso.
    I    candidati    sono   ammessi   con   riserva   al   concorso.
L'amministrazione  puo'  disporre  in  ogni momento con provvedimento
motivato   l'esclusione   dal  concorso  per  difetto  dei  requisiti
prescritti.