Art. 6.

                   Approvazione della graduatoria

    L'amministrazione,  accertata  la  regolarita'  della  procedura,
approva  gli  atti,  formula  la  graduatoria  generale  di  merito e
dichiara i vincitori con decreto dirigenziale.
    La  suddetta  graduatoria e' formata secondo l'ordine decrescente
del   punteggio   complessivo  riportato  da  ciascun  candidato  con
l'osservanza,  a  parita'  di punti, dei criteri di cui al successivo
art. 7.
    Tale  graduatoria  generale  di  merito  sara'  affissa  all'Albo
dell'Ateneo e trasmessa all'Ufficio relazioni con il pubblico.
    La   graduatoria   generale   di   merito   restera'  valida  per
ventiquattro   mesi   dalla   data   del   provvedimento  formale  di
approvazione  degli  atti del concorso, salvo diverse disposizioni di
legge.
    Dalla  data di trasmissione all'Ufficio relazioni con il pubblico
della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative.