Visto lo Statuto dell'Universita' per Stranieri di Siena, emanato
con  decreto  rettorale del 26 gennaio 1995 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 13 febbraio 1995, n. 36, e successive modificazioni;
    Visto il regolamento didattico di Ateneo;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 ed
in particolare gli articoli 67 e successivi;
    Vista  la  legge  30 novembre 1989, n. 398, ed in particolare gli
articoli 6 e 8;
    Vista  la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art. 4
recante norme per la disciplina dei dottorati di ricerca;
    Visto  il  decreto  ministeriale  n. 224  del  19 aprile  1999  -
Regolamento in materia di dottorato di ricerca;
    Visto  il  Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca adottato
da  questa  Universita'  ai  sensi  dell'art. 4,  comma  2,  legge n.
210/1998, emanato con decreto rettorale n. 115/1999 e successivamente
modificato con decreto rettorale n. 8/2000;
    Visto   il   decreto  ministeriale  n. 270  del  22 ottobre  2004
«Modifiche  al  Regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica degli Atenei»;
    Vista   la   legge  del  13 agosto  1984,  n. 476,  e  successive
modificazioni e integrazioni;
    Vista la legge del 28 dicembre 2001, n. 448;
    Visto   il   «Regolamento  in  materia  di  tasse  universitarie,
contributi,  riduzioni  ed esoneri» emanato da questa Universita' con
decreto rettorale n. 311/2005;
    Viste  le  proposte  di  rinnovo  del  XXIII  ciclo  di dottorato
avanzate dal Dipartimento di scienze umane con delibera del Consiglio
dell'8 maggio  2007  e  dal  Dipartimento  di scienze dei linguaggi e
delle Culture con delibera del Consiglio del 15 maggio 2007;
    Visto   il   decreto   rettorale  n. 205  del  9 agosto  2006  di
istituzione della scuola di dottorato;
    Viste  le  delibere  del  Consiglio Accademico e del Consiglio di
Amministrazione   in   data   6 febbraio  2007  di  approvazione  del
Regolamento della scuola di dottorato;
    Verificata la coerenza del corso con la programmazione formativa,
la   disponibilita'   di   risorse  umane  e  finanziarie  necessarie
all'attivazione;
    Preso  atto  della valutazione positiva del Nucleo di Valutazione
interna;
    Viste  le  delibere  del  Consiglio Accademico e del Consiglio di
Amministrazione  rispettivamente  del  28 maggio  2007 e del 5 luglio
2007  di  approvazione  al  rinnovo  del XXIII ciclo del dottorato di
ricerca;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                  Oggetto dell'avviso di selezione

    E' indetta una pubblica selezione per l'ammissione alla scuola di
dottorato  di  Ricerca  dell'Universita'  per  Stranieri di Siena per
l'anno  accademico  2007/2008 relativamente agli indirizzi di seguito
elencati:
      Linguistica  e  didattica  della  lingua italiana a stranieri -
area     di     afferenza:     10    -    scienze    dell'antichita',
filologico-letterarie   e  storico-  artistiche,  settori:  L-LIN/01,
L-LIN/02, L-FIL-LET/12, L-FIL-LET/13-M-FIL/05, M-PED/01).
      Durata del corso: 3 anni;
      Posti: 4;
      Borse di studio da assegnare: 2 (previa valutazione comparativa
del  merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A
parita'  di  merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata  ai  sensi  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001.
      Importo  delle  borse di studio: pari al minimo determinato per
legge.
    Letteratura,  storia  della lingua e filologia italiana - area di
afferenza:  10  -  scienze  dell'antichita',  filologico-letterarie e
storico-artistiche,      settori:     L-FIL-LET/08,     L-FIL-LET/10,
L-FIL-LET/11, 1-FIL-LET/12, L-FILLET/14 - SPS -02;
    Durata del corso: 3 anni;
    Posti: 4;
    Borse  di  studio da assegnare: 2 (previa valutazione comparativa
del  merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A
parita'  di  merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata  ai  sensi  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001).
    Importo  delle  borse  di  studio: pari al minimo determinato per
legge.