Art. 2.

                       Requisiti di ammissione

    Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  al  concorso di
ammissione  alla  scuola di dottorato di ricerca di cui al precedente
articolo,  senza  limitazioni  di eta' e cittadinanza, coloro i quali
siano  in  possesso  del  diploma  di  laurea  quadriennale  o laurea
specialistica  conseguita  in  Italia  oppure  di titolo equipollente
conseguito  presso  Universita'  straniere.  I cittadini comunitari e
stranieri  in  possesso  del titolo che non sia gia' stato dichiarato
equipollente,   dovranno   -   unicamente   ai  fini  dell'ammissione
all'indirizzo  del corso di dottorato al quale intendono concorrere -
farne  espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso
e  corredare  la  domanda  stessa dei documenti utili a consentire al
Consiglio  direttivo  della  scuola  di dottorato la dichiarazione di
equipollenza  in  parola,  tradotti  e  legalizzati  dalle competenti
rappresentanze  italiane,  secondo  le  norme  vigenti in materia per
l'ammissione   di   studenti  stranieri  ai  corsi  di  laurea  delle
universita' italiane.
    Per  i  cittadini  italiani  in  possesso di un titolo accademico
straniero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente, valgono le
stesse disposizioni di cui al comma precedente.
    Possono  essere  ammessi  in  soprannumero,  nel limite dei posti
stabiliti  dal  Consiglio  Accademico, senza borsa di studio e previo
parere   del   Consiglio   Direttivo  della  Scuola  in  merito  alla
sussistenza   dei  requisiti  di  accoglienza  e  successivamente  al
superamento dell'esame di ammissione:
      a) i candidati non comunitari;
      b) i borsisti del Ministero Affari Esteri;
      c) gli  iscritti  provenienti  da Atenei stranieri in regime di
co-tutela di tesi;
      d) gli  assegnisti di ricerca dell'Universita' per Stranieri di
Siena.