Art. 5. Ammissione ed iscrizione ai corsi Ogni commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati, nominata con decreto rettorale, dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza dei numero dei posti messi a concorso per ogni indirizzo del corso di dottorato della scuola. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo indirizzo di corso di dottorato. I concorrenti ammessi dovranno presentare o far pervenire all'amministraziorn universitaria, entro il termine perentorio di giorni quindici che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti: a) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata; b) autocertificazione attestante: 1) la cittadinanza; 2) il possesso del diploma di laurea quadriennale o laurea specialistica con la relativa votazione e l'indicazione dell'universita' presso la quale e' stata conseguita, ovvero, per i casi in cui l'autocertificazione non e' consentita, documento originale del titolo equipollente conseguito presso l'universita' straniera con traduzione legalizzata e dichiarazione di valore; 3) l'eventuale iscrizione ad una scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento e, nell'affermativa, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza; c) i dottorandi, che fruiranno della borsa di studio di cui al presente bando, dovranno dichiarare di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio, erogate per seguire corsi di dottorati di ricerca; d) ai sensi della legge regionale n. 4 del 3 gennaio 2005, i dottorandi dovranno provvedere al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di Euro 98,00; e) agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e' collocato, a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.