Art. 5.

                  Ammissione ed iscrizione ai corsi

    Ogni  commissione  incaricata  della  valutazione comparativa dei
candidati,  nominata con decreto rettorale, dispone di sessanta punti
per ognuna delle due prove.
    E'  ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta  con  una  votazione  non  inferiore a 40/60. Il colloquio si
intende  superato  se  il  candidato  ottiene una votazione di almeno
40/60.
    Espletate  le  prove  di  concorso,  la  commissione  compila  la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
    I   candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  dei  numero  dei  posti messi a
concorso  per  ogni indirizzo del corso di dottorato della scuola. In
corrispondenza  di  eventuali  rinunce  degli  aventi  diritto  prima
dell'inizio  del  corso,  subentreranno altrettanti candidati secondo
l'ordine  della  graduatoria.  In  caso di utile collocamento in piu'
graduatorie,  il  candidato  dovra'  esercitare  opzione  per un solo
indirizzo di corso di dottorato.
    I   concorrenti  ammessi  dovranno  presentare  o  far  pervenire
all'amministraziorn  universitaria,  entro  il  termine perentorio di
giorni  quindici  che decorrono dal giorno successivo a quello in cui
avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:
      a) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
      b) autocertificazione attestante:
        1) la cittadinanza;
        2)  il  possesso  del diploma di laurea quadriennale o laurea
specialistica    con    la   relativa   votazione   e   l'indicazione
dell'universita'  presso  la quale e' stata conseguita, ovvero, per i
casi   in  cui  l'autocertificazione  non  e'  consentita,  documento
originale  del  titolo  equipollente  conseguito presso l'universita'
straniera con traduzione legalizzata e dichiarazione di valore;
        3)  l'eventuale  iscrizione ad una scuola di specializzazione
ovvero  di  perfezionamento  e, nell'affermativa, l'impegno scritto a
sospenderne la frequenza;
      c) i  dottorandi, che fruiranno della borsa di studio di cui al
presente   bando,  dovranno  dichiarare  di  non  aver  usufruito  in
precedenza  di  altre  borse  di studio, erogate per seguire corsi di
dottorati di ricerca;
      d) ai  sensi  della  legge regionale n. 4 del 3 gennaio 2005, i
dottorandi dovranno provvedere al pagamento della tassa regionale per
il diritto allo studio universitario di Euro 98,00;
      e) agli  atti  e  documenti  redatti  in  lingua straniera deve
essere   allegata  una  traduzione  in  lingua  italiana  certificata
conforme  al  testo straniero redatta dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
    Il  pubblico  dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e' collocato, a domanda in congedo straordinario per motivi di studio
senza  assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa  di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di
congedo   straordinario  e'  utile  ai  fini  della  progressione  di
carriera,  del  trattamento di quiescenza e di previdenza. In caso di
ammissione  a  corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o
di  rinuncia  a  questa,  l'interessato  in  aspettativa  conserva il
trattamento  economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte  dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto  di  lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca,  il  rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi
per  volonta'  del  dipendente  nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.