Art. 12. Conseguimento del titolo Il titolo di dottore di ricerca, conferito dal rettore, si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che ha luogo a conclusione del ciclo. La commissione giudicatrice dell'esame finale e' nominata dal rettore, su designazione del collegio dei docenti in conformita' al regolamento di Ateneo in materia di Scuole di dottorato di ricerca.