Art. 5.

                     Conferimento dell'incarico

    L'incarico  sara' conferito dal direttore generale sulla base del
parere   espresso  da  parte  dell'apposita  commissione  di  esperti
nominata   con  le  modalita'  ed  i  criteri  previsti  dal  decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n. 502,  cosi'  come  integrato  dal
decreto legislativo n. 229/1999. La commissione predisporra' l'elenco
degli   idonei   previo   colloquio   e  valutazione  del  curriculum
professionale  degli  interessati.  La  data  e la sede del colloquio
saranno  comunicate  agli  ammessi  tramite  lettera raccomandata con
ricevuta  di ritorno al recapito indicato nella domanda. Il colloquio
e'   diretto  alla  valutazione  delle  capacita'  professionali  del
candidato  nella  specifica  disciplina  con  riferimento  anche alle
esperienze  professionali documentate, nonche' all'accertamento delle
capacita'  gestionali,  organizzative  e  di  direzione del candidato
stesso   con   riferimento   all'incarico  da  svolgere.  La  mancata
presentazione  al  colloquio  equivale  a  rinuncia.  Secondo  quanto
stabilito   dal   quinto  comma  dell'art. 15-quinquies  del  decreto
legislativo  n. 502/1992  gli  incarichi  di  direzione di struttura,
semplice  o  complessa,  implicano  il  rapporto di lavoro esclusivo.
L'incarico ha durata quinquennale, da' titolo a specifico trattamento
economico ed e' rinnovabile. Il vincitore dell'incarico sara' tenuto,
quale  direttore  della  struttura complessa di «laboratorio analisi»
dell'ospedale  unico  plurisede  dell'A.S.L.  n.  14,  a  svolgere la
propria  attivita' presso i presidi ospedalieri di Omegna, Verbania e
Domodossola.  Poiche'  l'assegnazione  dell'incarico  non modifica le
modalita'  di  cessazione  del  rapporto di lavoro per compimento del
limite  massimo  di eta', la durata dello stesso, in tali casi, viene
correlata  al  raggiungimento  del  predetto  limite.  Ai sensi della
normativa  vigente  l'assegnatario  dell'incarico tenuto ad acquisire
l'attestato   di  formazione  manageriale  frequentando  e  superando
specifico  corso regionale cosi' come previsto dall'art. 16-quinquies
decreto  legislativo  502/1992.  Il rapporto di lavoro si costituira'
con  la  stipulazione  del  contratto  individuale di lavoro ai sensi
della  normativa  contrattuale  dell'area  dirigenziale  del Servizio
sanitario  nazionale  di  riferimento  e  potra' perfezionarsi con il
superamento  del  divieto  imposto  dalla  circolare  regionale prot.
n. 1136  del  4 aprile  2006.  Il  rinnovo ed il mancato rinnovo sono
disposti  con  provvedimento  motivato del direttore generale, previa
verifica  (effettuata  da  un collegio tecnico nominato dal direttore
generale    stesso    ai    sensi    della    normativa   richiamata)
dell'espletamento   dell'incarico,  con  riferimento  agli  obiettivi
affidati  ed  alle  risorse  attribuite.  Il dirigente non confermato
nell'incarico  e'  destinato  ad  altra  funzione  con la perdita del
relativo specifico trattamento economico.