Art. 6. Prove preselettive Qualora in cui il numero dei candidati sia pari o superiore a 5 volte il numero dei posti messi a concorso, puo' essere prevista una prova preselettiva per determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte. Il test preselettivo a risposta multipla riguarda l'accertamento della conoscenza delle materie previste dal bando di concorso, e/o del possesso delle capacita' attitudinali, con particolare riferimento alle capacita' di analisi, di sintesi, di logicita' del ragionamento e di orientamento alla soluzione dei problemi. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. Sulla base dei risultati di tale prova e' ammesso a sostenere le successive prove scritte un numero di candidati non superiore al quintuplo dei posti messi a concorso. L'Amministrazione, puo' affidare la predisposizione dei test preselettivi a qualificati istituti pubblici e privati. Le prove preselettive possono essere gestite con l'ausilio di societa' specializzate.