Art. 6.

                         Prove preselettive

    Qualora  in  cui il numero dei candidati sia pari o superiore a 5
volte  il numero dei posti messi a concorso, puo' essere prevista una
prova  preselettiva  per  determinare l'ammissione dei candidati alle
successive prove scritte.
    Il  test preselettivo a risposta multipla riguarda l'accertamento
della  conoscenza  delle  materie previste dal bando di concorso, e/o
del   possesso   delle   capacita'   attitudinali,   con  particolare
riferimento  alle  capacita' di analisi, di sintesi, di logicita' del
ragionamento e di orientamento alla soluzione dei problemi.
    Il  punteggio  conseguito  nella  prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
    Sulla  base dei risultati di tale prova e' ammesso a sostenere le
successive  prove  scritte  un  numero  di candidati non superiore al
quintuplo dei posti messi a concorso.
    L'Amministrazione,  puo'  affidare  la  predisposizione  dei test
preselettivi  a  qualificati  istituti  pubblici  e privati. Le prove
preselettive   possono  essere  gestite  con  l'ausilio  di  societa'
specializzate.