Art. 8.

                    Formazione della graduatoria

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato.
    La  votazione  complessiva  e'  data  dalla somma della votazione
conseguita  nelle  prove  scritte  e della votazione conseguita nella
prova orale.
    Ai  sensi  di  quanto  previsto dall'art. 2, comma 9, della legge
16.6.1998,  n. 191,  se due o piu' candidati ottengono, a conclusione
delle  operazioni  di valutazione delle prove d'esame pari punteggio,
e' preferito il candidato piu' giovane di eta'.
    E'  dichiarato  vincitore, nel limite del posto messo a procedura
selettiva,  il  candidato  utilmente  collocato  nella graduatoria di
merito formata secondo i criteri sopra specificati.
    La graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore della
procedura  selettiva,  e' approvata con decreto del Magnifico Rettore
di  questo  Ateneo  ed e' immediatamente efficace. La graduatoria del
vincitore  sara'  resa  pubblica  mediante pubblicazione di un avviso
nella  Gazzetta  Ufficiale  - 4ยช serie speciale - Concorsi e mediante
affissione  all'Albo  ufficiale  dell'Universita'  di Modena e Reggio
Emilia - Sede di Modena - via Universita' n. 4 Modena, per un periodo
non  inferiore  a  trenta  giorni.  Dalla  data  di pubblicazione del
predetto  avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  decorre  il termine per le
eventuali impugnative della graduatoria suddetta.
    La  graduatoria  del  vincitore rimane efficace per un termine di
ventiquattro   mesi  dalla  data  della  sopracitata  affissione  per
l'eventuale  copertura di posti per i quali la procedura selettiva e'
stata  bandita  e  che  successivamente  ed entro tale data dovessero
rendersi  disponibili.  Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita'
alla procedura selettiva.
    Nel  rispetto  dei  vincoli  di bilancio le graduatorie di merito
saranno   valide   anche   per   l'eventuale  conferimento  da  parte
dell'Amministrazione di incarichi dirigenziali a tempo determinato ai
sensi  dell'art. 19  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165  e
successive  modifiche ed integrazioni e del Regolamento per l'accesso
alla  qualifica  di  dirigente  e  per  il  conferimento di incarichi
dirigenziali  a  tempo determinato, senza pregiudizio della posizione
acquisita nella graduatoria di merito.