Art. 7.

                   Approvazione della graduatoria

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  decrescente dei punti della votazione complessiva riportata
da  ciascun  candidato,  con l'osservanza, a parita' di merito, delle
preferenze previste dall'art. 6 del presente bando.
    Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso,
i  candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata
sulla base del punteggio riportato nelle prove di esame.
    Il  punteggio  finale  e'  dato  dalla somma della media dei voti
riportati  nelle  prime  due  prove  e della votazione conseguita nel
colloquio.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella dei vincitori, e'
approvata  con  decreto  del  rettore  ed e' pubblicata presso l'albo
dell'Universita'  degli  studi di Milano-Bicocca - Piazza dell'Ateneo
Nuovo n. 1 - Milano.
    Dalla  data  di  pubblicazione  decorre  il termine per eventuali
impugnative.
    La  graduatoria  rimane  efficace  per  un periodo di dodici mesi
dalla pubblicazione.