Art. 11.

           Assunzione con contratto individuale di lavoro

    Acquisita  la  necessaria  autorizzazione  ai  sensi dell'art. 39
della   legge   27 dicembre  1997,  n. 449,  i  candidati  dichiarati
vincitori,  dei  quali  sia stato accertato il possesso dei requisiti
secondo le modalita' di cui al precedente art. 10, saranno invitati a
stipulare,  ai  sensi  del contratto collettivo nazionale di lavoro -
comparto  Ministeri  - un contratto individuale a tempo indeterminato
finalizzato  all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno
e/o  a tempo parziale nella qualifica funzionale e profilo funzionale
per il quale hanno concorso.
    Ai nuovi assunti sara' attribuita la posizione economica C2 oltre
agli assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni normative e
contrattuali.
    La  mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo,
entro   il   termine  indicato  da  questa  amministrazione  comporta
l'immediata  risoluzione  del rapporto di lavoro. Qualora i vincitori
assumano  servizio,  per giustificato motivo, con ritardo sul termine
prefissatogli,  gli  effetti  economici decorrono dal giorno di presa
servizio.