Art. 5.

                      Commissione esaminatrice

    Con  successivo  provvedimento  amministrativo  sara' nominata la
commissione  esaminatrice,  ai  sensi  dell'art. 9  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487,  e successive
modificazioni  e  dell'art. 35,  comma  3,  del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165.