Art. 9.

                   Approvazione della graduatoria

    Per  ciascuna  regione  sara'  redatta  apposita  graduatoria dei
concorrenti  idonei  e dei vincitori secondo l'ordine dei punti della
valutazione  complessiva riportata da ciascun candidato tenendo conto
delle  precedenze  e  preferenze  previste  dagli  articoli 2 e 8 del
presente bando.
    I  posti che eventualmente restassero disponibili per una regione
non  potranno essere attribuiti ai candidati vincitori inseriti nelle
graduatorie di altre regioni.
    Le  graduatorie  di merito, unitamente a quelle dei vincitori del
concorso sono approvate con provvedimento amministrativo.
    La stesse saranno pubblicate nel Giornale Ufficiale del Ministero
della difesa e rese consultabili sul sito internet.
    Di  tale  pubblicazione  sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di
detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
    Le  graduatorie  rimangono efficaci per il termine previsto dalla
normativa  in  vigore  dalla data della sopracitata pubblicazione per
l'eventuale  copertura  dei  posti  per il quale il concorso e' stato
bandito.