Art. 9. Approvazione della graduatoria Per ciascuna regione sara' redatta apposita graduatoria dei concorrenti idonei e dei vincitori secondo l'ordine dei punti della valutazione complessiva riportata da ciascun candidato tenendo conto delle precedenze e preferenze previste dagli articoli 2 e 8 del presente bando. I posti che eventualmente restassero disponibili per una regione non potranno essere attribuiti ai candidati vincitori inseriti nelle graduatorie di altre regioni. Le graduatorie di merito, unitamente a quelle dei vincitori del concorso sono approvate con provvedimento amministrativo. La stesse saranno pubblicate nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa e rese consultabili sul sito internet. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative. Le graduatorie rimangono efficaci per il termine previsto dalla normativa in vigore dalla data della sopracitata pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti per il quale il concorso e' stato bandito.