Art. 11.

                 Disposizioni amministrative e varie

    1.  Ai  candidati,  per  la  preparazione agli esami del concorso
previsti    al   precedente   art.   5,   dovra'   essere   concessa,
compatibilmente   con   le   esigenze  di  servizio,  dagli  enti  di
appartenenza  la  licenza  straordinaria  per  esami  della durata di
giorni  quindici  da fruire in un'unica soluzione. Qualora i predetti
candidati  non  si  dovessero presentare a sostenere le prove scritte
per  motivi  dipendenti  dalla propria volonta', detta licenza dovra'
essere considerata come licenza ordinaria dell'anno in corso.
    2. Ai suddetti candidati spetta la corresponsione del trattamento
di  missione  per  il  tempo strettamente necessario all'espletamento
delle   prove  concorsuali,  il  raggiungimento  della  sede  ove  si
svolgeranno dette prove nonche' il rientro nelle sedi di servizio.
    3.  Perdono  il diritto al trattamento di missione coloro che non
si  presenteranno  a  sostenere  le prove d'esame, senza giustificato
motivo, o saranno espulsi durante lo svolgimento delle stesse.
    4.   L'Amministrazione   non   assume   responsabilita'   per  la
dispersione di comunicazioni dipendente da eventuali disguidi postali
o telegrafici o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.