Art. 5.

                            Prove d'esame

    1. Gli esami del concorso consistono nell'esecuzione di due test,
il  primo  composto da n. 60 domande a risposta multipla suggerita su
argomenti  di  cultura  generale  e  il  secondo  da  n. 30 domande a
risposta  libera  su  materie  professionali, secondo il programma in
allegato  «B», che costituisce parte integrante del presente decreto.
La  documentazione  necessaria  alla  preparazione al test su materie
professionali   sara'   disponibile  sul  sito  EI-NET  dell'Esercito
(http://www.sme.esercito.difesa.it/ alla pagina documenti disponibili
del Reparto affari giuridici ed economici del personale).
    2. Gli esami si svolgeranno nei giorni, nell'ora e nelle sedi che
saranno  indicati con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie  speciale  - del 30 ottobre 2007. La pubblicazione di cui sopra
avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i
candidati.
    La  stessa  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  serie  speciale  - potra'
contenere  l'avviso  di  rinvio  ad  altra  data  della pubblicazione
suddetta  nonche'  eventuali  comunicazioni  riguardanti  il bando di
concorso.
    3.  I  candidati  ai quali sara' notificata l'esclusione o la non
ammissione al concorso non potranno partecipare alle prove d'esame di
cui  al  presente articolo. Tutti gli altri concorrenti sono tenuti a
presentarsi  alle  prove,  almeno trenta minuti prima dell'orario che
sara'   indicato  per  lo  svolgimento  delle  prove  d'esame,  senza
attendere  alcuna  comunicazione  in proposito, indossando l'uniforme
ordinaria. Gli stessi, all'atto della presentazione presso l'aula ove
si  svolgeranno  le  prove  d'esame, dovranno esibire un documento di
riconoscimento  rilasciato  da un'amministrazione dello Stato, munito
di  fotografia  ed  in  corso  di  validita'.  I  candidati, inoltre,
dovranno  portare al seguito una penna biro con inchiostro indelebile
di colore nero.
    La mancata presentazione o la presentazione in ritardo, ancorche'
dovuta   a   causa  di  forza  maggiore,  comportera'  l'irrevocabile
esclusione dal concorso.
    A tal fine non sara' inviata alcuna comunicazione in proposito.
    4.  Durante  lo  svolgimento  delle  prove, ai concorrenti non e'
permesso  comunicare  tra  di  loro verbalmente o per iscritto ovvero
mettersi  in  relazione con altri, salvo che con gli incaricati della
vigilanza   o  con  i  membri  della  commissione  esaminatrice,  ne'
consultare  appunti, scritti o documenti di qualsiasi natura. Durante
le  prove  non  e'  consentito  l'uso  di  telefoni cellulari, agende
elettroniche,  calcolatrici  o  qualsiasi tipo di ausilio elettronico
e/o informatico.
    Gli  elaborati  dovranno  essere  scritti,  a  pena  di nullita',
esclusivamente  su carta recante il timbro d'ufficio e la firma di un
componente  della  commissione  esaminatrice. Tali elaborati dovranno
essere  posti  in appositi plichi secondo le modalita' prescritte dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 maggio 1994, n. 487, e
successive   modificazioni.   Il   candidato  che  contravvenga  alle
disposizioni  dei  commi  precedenti  o  che risulti abbia copiato in
tutto  o  in  parte  le  prove  d'esame,  e' escluso dal concorso. La
commissione   esaminatrice   e   il   comitato  di  vigilanza  curano
l'osservanza  delle  disposizioni  stesse  ed  hanno  la  facolta' di
adottare  i  provvedimenti  necessari.  A  tale scopo, almeno due dei
rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami.
    La  mancata  esclusione  all'atto  delle  prove  non  preclude la
possibilita'  che la stessa sia disposta in sede di valutazione delle
prove medesime.
    5.  Ai candidati impossibilitati a partecipare alla prova d'esame
in  quanto  impegnati nelle missioni internazionali di cui alla legge
29 marzo 2007, n. 38, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13
del  decreto  legge  28 dicembre 2001, n. 451, convertito in legge 27
febbraio 2002, n. 15.