Art. 7.

            Valutazione dei titoli e delle prove scritte

    1.  Per  la  valutazione  dei  titoli  di servizio la commissione
giudicatrice  di cui al precedente art. 6, dispone di 60 punti, cosi'
ripartiti:
      a.   fino  ad  un  massimo  di  36  punti  per  le  valutazioni
caratteristiche e per le qualifiche conseguite;
      b.  fino ad un massimo di 12 punti per le benemerenze di guerra
e  di  pace  e  per  le  qualita' professionali dimostrate durante la
carriera,  con  particolare  riguardo  al  servizio  prestato  presso
Reparti  nonche' alle eventuali attivita' svolte al comando di minori
unita' ed agli incarichi ricoperti;
      c. fino ad un massimo di 12 punti per i corsi di istruzione, di
specializzazione   e  di  abilitazione  e  per  i  titoli  di  studio
posseduti.
    Dal  punteggio conseguito per i titoli di servizio la commissione
detrarra'  fino  ad un massimo di 10 punti per le sanzioni di stato e
di  corpo  riportate  nel quinquennio antecedente la data di scadenza
del  termine  di  presentazione  delle  domande  di partecipazione al
concorso,  graduando  la  detrazione  in  relazione  al  tipo ed alla
gravita' della sanzione.
    2.  Al  fine  di  snellire e rendere piu' funzionale la procedura
concorsuale,  riducendo  conseguentemente i tempi di espletamento del
concorso stesso, i titoli di cui al punto precedente saranno valutati
solo per i candidati risultati idonei ad entrambe le prove scritte.
    3.  Per  la valutazione delle prove scritte la commissione di cui
sopra dispone di:
      30  punti  per  la  prova  di  cultura  generale, attribuendo a
ciascuna risposta esatta delle 60 previste un punteggio di 0,50/30;
      30  punti per la prova di cultura tecnico/militare, attribuendo
a ciascuna risposta esatta delle 30 previste un punteggio di 1/30.
    4.  Le  prove  si  intendono superate qualora i candidati abbiano
riportato  un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna di esse, in
aderenza  a  quanto  stabilito dall'art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
    I  candidati  che  non  abbiano  conseguito  il  punteggio minimo
previsto saranno dichiarati non idonei.