Art. 10.

                        Graduatoria di merito

    La  graduatoria  di  merito  del  concorso  sara' formata secondo
l'ordine  dei punteggi riportati nella valutazione complessiva di cui
al precedente art. 6.
    Nella  formazione  della graduatoria sono applicate, a parita' di
punteggio,   le  disposizioni  vigenti  che  stabiliscono  titoli  di
preferenza nei concorsi a pubblico impiego. Tali titoli devono essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la
presentazione   delle   domande,  ed  espressamente  dichiarati  come
indicato all'art. 4, punto 15.
    La   graduatoria   del  concorso  sara'  approvata  con  delibera
dell'Autorita'   Garante  della  Concorrenza  e  del  Mercato,  sotto
condizione del possesso dei requisiti per l'assunzione all'impiego.
    L'Autorita'  potra', se si verificano i presupposti, fare ricorso
alla  graduatoria  di  merito  per  un  periodo di due anni dalla sua
approvazione.