Art. 11. Nomina in prova e possesso dei requisiti Il vincitore del concorso sara' assunto, in prova e con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, con la qualifica di funzionario nel ruolo della carriera direttiva dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato. L'accettazione dell'assunzione non potra' essere in alcun modo condizionata. Il vincitore del concorso decade se, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine che sara' stabilito dall'Autorita'. Al vincitore assunto in servizio sara' corrisposto il trattamento economico previsto per il livello iniziale della scala stipendiale dei funzionari. Ai sensi degli articoli 41 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n 445, qualora la data di assunzione in servizio fosse posteriore di oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso, i vincitori dovranno presentare, a pena di decadenza, alla Direzione del Personale dell'Autorita', entro trenta giorni dalla predetta data di assunzione in servizio, una dichiarazione sottoscritta sotto la propria responsabilita', attestante gli stati, i fatti nonche' le qualita' personali prescritti come requisito dal presente bando e soggetti a modificazione. La Direzione del Personale dell'Autorita' potra' effettuare controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n 445, sulla veridicita' delle dichiarazioni rese nella di domanda di ammissione al concorso o nella eventuale dichiarazione di cui al comma precedente. Entro il termine di trenta giorni dalla data di assunzione in servizio, il vincitore del concorso dovra' comunque presentare, a pena di decadenza, alla Direzione del Personale dell'Autorita', un certificato rilasciato da un'azienda sanitaria locale, da un medico militare o da un ufficiale sanitario, attestante l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. La nomina in ruolo e' subordinata al compimento, con esito positivo, di un periodo di prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi a decorrere dal giorno di effettivo inizio del servizio ed e' prolungato per un periodo di tempo eguale a quello in cui il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio stesso. Il periodo di prova, se concluso favorevolmente, e' computato come servizio effettivo. Nell'ipotesi di esito sfavorevole, esso e' prorogato per altri sei mesi, al termine dei quali, ove l'esito sia ancora sfavorevole, viene dichiarata dall'Autorita' la risoluzione del rapporto. Il personale, gia' assunto con contratto o comandato presso l'Autorita', che ha partecipato al concorso risultandone vincitore, e' esentato dal periodo di prova sempreche' il servizio prestato presso l'Autorita' sia stato di durata superiore al periodo di prova stesso.