Art. 6.

    Punteggi per la valutazione dei titoli e delle prove d'esame

    Per  la valutazione dei candidati, la Commissione esaminatrice di
cui all'articolo precedente disporra' di 100 punti cosi' ripartiti:
      22 punti per i titoli;
      21  punti per la prova pratica scritta e per ciascuna delle due
prove scritte;
      15 punti per la prova orale.
    La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.
    Saranno  ammessi  alle  prove i candidati che ottengano almeno 12
punti nella valutazione dei titoli.
    Saranno  ammessi  al prova orale i candidati che ottengano almeno
14  punti  nella  prova pratica scritta e in ciascuna delle due prove
scritte.
    In  tutti i casi in cui l'esito di una di dette tre prove dovesse
risultare insufficiente, la Commissione potra' omettere la correzione
delle prove scritte successive.
    La prova orale e' superata qualora il candidato ottenga almeno 10
punti.
    Il  punteggio  complessivo  sara'  determinato  dalla  somma  dei
punteggi  utili  riportati  nella valutazione dei titoli, nella prova
pratica scritta, nelle due prove scritte e nella prova orale.