Art. 6. Punteggi per la valutazione dei titoli e delle prove d'esame Per la valutazione dei candidati, la Commissione esaminatrice di cui all'articolo precedente disporra' di 100 punti cosi' ripartiti: 22 punti per i titoli; 21 punti per la prova pratica scritta e per ciascuna delle due prove scritte; 15 punti per la prova orale. La valutazione dei titoli precede le prove d'esame. Saranno ammessi alle prove i candidati che ottengano almeno 12 punti nella valutazione dei titoli. Saranno ammessi al prova orale i candidati che ottengano almeno 14 punti nella prova pratica scritta e in ciascuna delle due prove scritte. In tutti i casi in cui l'esito di una di dette tre prove dovesse risultare insufficiente, la Commissione potra' omettere la correzione delle prove scritte successive. La prova orale e' superata qualora il candidato ottenga almeno 10 punti. Il punteggio complessivo sara' determinato dalla somma dei punteggi utili riportati nella valutazione dei titoli, nella prova pratica scritta, nelle due prove scritte e nella prova orale.