Art. 7. Titoli da valutare e criteri di valutazione I titoli valutabili sono suddivisi nelle seguenti categorie: Cat. A - titoli relativi all'esperienza qualificata post laurea, valutati in base alla natura degli incarichi svolti, alla loro durata e alla loro rilevanza - punteggio massimo 10. Saranno considerati soltanto i periodi durante i quali sono state svolte attivita' professionali, di carriera direttiva, o di studio e ricerca, conformi alle caratteristiche e negli ambiti descritti dall'art. 2, lettera d), e risultanti dalle dichiarazioni sostitutive rese secondo le indicazioni contenute nell'art. 4, punto 11), e nel modulo di domanda, che ne attestino la durata ed il regolare svolgimento. Per la determinazione dei periodi utilmente valutabili si applicano i criteri indicati all'art. 2, comma 2, del presente bando. Cat. B - Ogni altro titolo, professionale o di studio, attinente all'attivita' istituzionale dell'Autorita' o la conoscenza della lingua, francese o inglese, diversa da quella prescelta dal candidato per la prova orale - punteggio massimo 8. Saranno considerati, qualora risultanti da dichiarazioni sostitutive circostanziate secondo le indicazioni contenute nell'art. 4, punto 12), e nel modulo di domanda: diploma di dottorato di ricerca o di post-dottorato o titoli equivalenti ottenuti anche presso universita' estere; specializzazioni post-laurea, della durata di almeno un anno accademico, e master conseguiti presso universita' o istituti di istruzione universitaria italiani o esteri, o istituti di formazione superiore della Pubblica amministrazione; ulteriori diplomi di laurea; periodi di formazione o stage, di almeno cinque mesi, presso istituzioni pubbliche, nazionali o comunitarie, che svolgono attivita' di interesse per l'Autorita'; vincita di concorsi per la carriera direttiva; abilitazione all'esercizio di professioni giuridico-economiche; lode al voto di laurea, valida per l'ammissione al concorso; dignita' di pubblicazione della tesi di laurea; partecipazione in qualita' di relatore a convegni organizzati da enti a rilevanza nazionale o internazionale sulle materie di cui all'art. 8; partecipazione a commissioni o gruppi di lavoro con universita', enti di ricerca o organismi di regolamentazione per le materie di interesse dell'Autorita'. La conoscenza della lingua che non sara' oggetto di esame orale dovra' comunque essere dichiarata con riferimento a specifici esami universitari superati nell'ambito del corso di laurea, ovvero a specifiche attestazioni o diplomi rilasciati da organismi, enti o istituti, pubblici o privati, nazionali o internazionali, salvo che il candidato non attesti trattarsi di madrelingua. Cat. C - Pubblicazioni a stampa - punteggio massimo 4. Saranno oggetto di valutazione soltanto i lavori attinenti alle materie d'esame di cui all'art. 8. I testi in corso di stampa saranno valutati solo se accompagnati da una attestazione dell'editore - o da una circostanziata dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' - dalla quale risulti che sono stati accettati per la pubblicazione.