Art. 2. Requisiti di ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) appartenenza alle seguenti categorie delle persone disabili di cui al comma 2, art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68: 1) persone in eta' lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacita' lavorativa superiore al 45%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidita' civile; 2) persone invalide del lavoro con un grado di invalidita' superiore al 33%, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti; 3) persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1978 e successive modificazioni. Non possono accedere al concorso le persone non vedenti (di cui alla legge n. 482/1968), in quanto tale condizione comporta inidoneita' fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo indicato al successivo art. 3, in particolar modo per gli aspetti relativi alla manutenzione grafica e la veste editoriale dei siti web. b) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno stato membro dell'Unione europea; c) godimento dei diritti politici. I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; d) idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente; e) titolo di studio: diploma di maturita'. I candidati in possesso di titolo di studio rilasciato da un paese dell'Unione europea sono ammessi alle prove concorsuali purche' il titolo suddetto sia stato equiparato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di concorso qualora tale decreto non sia stato ancora emanato ma sia stata avviata la relativa procedura. f) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva; g) adeguata conoscenza della lingua italiana se cittadino di uno degli stati membri dell'Unione europea. Previa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, al fine dell'esercizio del potere di discrezionalita' dell'amministrazione, nei termini disposti della sentenza della Corte costituzionale del 27 luglio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 1° agosto 2007, possono partecipare al concorso coloro che sono stati dichiarati decaduti da impiego statale, conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile, ai sensi dell'art. 127, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti puo' essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento delle prove, con motivato provvedimento.