Art. 2.
                       Requisiti di ammissione
    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      a) appartenenza  alle seguenti categorie delle persone disabili
di cui al comma 2, art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68:
        1) persone in eta' lavorativa affette da minorazioni fisiche,
psichiche  o  sensoriali  e  portatori  di handicap intellettivo, che
comportino una riduzione della capacita' lavorativa superiore al 45%,
accertata   dalle   competenti   commissioni  per  il  riconoscimento
dell'invalidita' civile;
        2)  persone  invalide  del lavoro con un grado di invalidita'
superiore    al    33%,   accertata   dall'Istituto   nazionale   per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
        3)  persone  invalide  di guerra, invalide civili di guerra e
invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava
categoria  di  cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in
materia  di  pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 915/1978 e successive modificazioni.
    Non  possono  accedere al concorso le persone non vedenti (di cui
alla   legge   n.  482/1968),  in  quanto  tale  condizione  comporta
inidoneita'  fisica  allo  svolgimento  delle  mansioni  proprie  del
profilo  indicato  al  successivo  art. 3, in particolar modo per gli
aspetti  relativi alla manutenzione grafica e la veste editoriale dei
siti web.
      b) cittadinanza  italiana  o  cittadinanza  di uno stato membro
dell'Unione europea;
      c) godimento  dei diritti politici. I candidati cittadini degli
Stati  membri  dell'Unione europea devono godere dei diritti civili e
politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
      d) idoneita'  fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego  al  quale il concorso si riferisce. L'amministrazione ha
facolta'  di  sottoporre  a visita medica di controllo i vincitori di
concorso, in base alla normativa vigente;
      e) titolo  di  studio:  diploma  di  maturita'.  I candidati in
possesso  di  titolo  di  studio  rilasciato  da un paese dell'Unione
europea  sono  ammessi  alle  prove  concorsuali  purche'  il  titolo
suddetto   sia  stato  equiparato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto
legislativo  30 marzo  2001,  n. 165.  Il  candidato  e'  ammesso con
riserva  alle  prove  di  concorso qualora tale decreto non sia stato
ancora emanato ma sia stata avviata la relativa procedura.
      f) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
      g) adeguata  conoscenza  della  lingua italiana se cittadino di
uno degli stati membri dell'Unione europea.
    Previa  dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, al
fine     dell'esercizio     del     potere     di    discrezionalita'
dell'amministrazione, nei termini disposti della sentenza della Corte
costituzionale   del   27 luglio   2007,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 30  del 1° agosto 2007, possono partecipare al concorso
coloro  che  sono  stati  dichiarati  decaduti  da  impiego  statale,
conseguito  mediante  la  produzione  di documenti falsi o viziati da
invalidita'  non  sanabile,  ai  sensi  dell'art. 127, lettera d) del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957.
    Non  possono  essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato  politico  attivo e coloro che siano stati licenziati
per  motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall'impiego presso
una    pubblica   amministrazione   per   persistente   insufficiente
rendimento.
    I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
    I  candidati  sono  ammessi al concorso con riserva. L'esclusione
dal  concorso,  per  difetto  dei  requisiti  prescritti  puo' essere
disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento
delle prove, con motivato provvedimento.