Art. 8.
                   Approvazione della graduatoria
    Espletate  le prove di esame la commissione giudicatrice forma la
graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo.
    La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti
conseguiti  nelle  prove  scritte  e  del voto conseguito nella prova
orale.
    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  decrescente dei punti della votazione complessiva riportata
da ciascun candidato, con l'osservanza delle preferenze, a parita' di
punti, previste nel precedente art. 7.
    La   graduatoria  di  merito,  approvata  con  provvedimento  del
direttore amministrativo, e' immediatamente efficace ed e' pubblicata
all'albo ufficiale dell'Universita' degli studi di Verona. Dalla data
della pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
    La  graduatoria  di  merito rimane efficace per ventiquattro mesi
dalla  pubblicazione e, nel rispetto dell'equilibrio finanziario e di
bilancio, puo' essere utilizzata per la copertura di posti vacanti.
    Per  lo  stesso  periodo di tempo l'amministrazione si riserva la
facolta'  di utilizzare la graduatoria di merito anche per assunzioni
a  tempo  determinato  senza  alcun  pregiudizio  per gli interessati
rispetto  alla  posizione  in  graduatoria  per le assunzioni a tempo
indeterminato.