Art. 4.

                     Esclusione dalla procedura

    I  candidati  sono  ammessi al concorso con riserva: il Direttore
amministrativo  puo'  disporre,  in  qualsiasi  momento,  con decreto
motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.
    Costituiscono   irregolarita'   non   sanabili   con  conseguente
esclusione dal concorso:
      1) la mancanza di firma autografa della domanda;
      2)  il  mancato  rispetto  dei termini di presentazione o invio
delle  domande  di partecipazione per qualsiasi causa, ossia disguidi
postali o di trasmissione fax o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore;
      3)  la mancanza delle dichiarazioni richieste dal bando qualora
cio' non consentisse la verifica del possesso dei requisiti richiesti
per il presente concorso;
      4)  saranno  altresi'  considerate  inammissibili le domande di
partecipazione  non redatte in conformita' con il modello allegato al
presente bando (All. A), qualora dalle stesse non sia verificabile il
possesso di tutti i requisiti richiesti dall'art. 2 del bando.