Art. 2.

                     Requisiti di partecipazione

    1.  Possono  partecipare al concorso di cui al precedente art. 1,
comma  1,  i  concorrenti  che,  alla data di scadenza del termine di
presentazione  delle  domande  di partecipazione al concorso siano in
possesso dei seguenti requisiti:
      a) cittadinanza italiana;
      b)  eta' non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore
a trenta anni;
      c) godimento dei diritti civili e politici;
      d) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
      e)  assenza  di  sentenze  penali  di  condanna per delitti non
colposi,  anche  ai  sensi  degli  articoli 444  e  445 del codice di
procedura  penale,  di  procedimenti  disciplinari  conclusi  con  il
licenziamento    dal    lavoro    alle    dipendenze   di   pubbliche
amministrazioni;
      f)  assenza  di  procedimenti  penali  pendenti per delitti non
colposi;
      g)  assenza  di  provvedimenti di proscioglimento d'autorita' o
d'ufficio  da  precedenti arruolamenti nelle Forze Armate, secondo le
normative  vigenti, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica;
      h) idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze
Armate in qualita' di volontario in servizio permanente, ad eccezione
di  quella prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411;
      i)  esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool,  per  l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di sostanze
stupefacenti,  nonche'  per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
      j)  requisiti morali e di condotta previsti dall'art. 35, comma
6,  del  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
      k)  non  essere stato ammesso al servizio civile in qualita' di
obiettore  di  coscienza,  ovvero,  non avere assolto gli obblighi di
leva  quale  obiettore  di  coscienza  (art. 15,  comma 7 della legge
8 luglio  1998,  n. 230),  fatto  salvo,  per  entrambi  i  casi,  la
successiva  rinuncia, anche ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b)
della  legge  2 agosto  2007,  n. 130,  che  introduce il comma 7-ter
all'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
    2.  Gli aspiranti atleti, oltre ai suddetti requisiti ed a quelli
indicati  al  precedente  art. 1,  comma  1,  del bando, devono avere
conseguito,  entro  la  data di scadenza del termine di presentazione
delle     domande    di    partecipazione    al    concorso,    nella
disciplina/specialita'  prescelta,  risultati  agonistici  almeno  di
livello  nazionale  certificati,  in  originale  o copia autentica ai
sensi  dell'art. 18  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
n. 445/2000,  dal CONI o dalle Federazioni Sportive Nazionali ovvero,
per  le  discipline  sportive  non  federate o affiliate al CONI, dal
Comitato Sportivo Militare.
    3.  Nei  confronti  dei  candidati che, a seguito di accertamenti
anche successivi, risultassero in difetto di uno o piu' requisiti tra
quelli   previsti   dal   presente   decreto   sara'   disposta,  con
provvedimento  adottato  dalla  Direzione  Generale  per il Personale
Militare,  l'esclusione  dalla  procedura  concorsuale o la decadenza
dalla  ferma, se gia' presentatisi presso gli Enti all'uopo designati
dalla Forza Armata.
    4.  I  requisiti  di  partecipazione  di  cui ai precedenti commi
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione   delle   domande   di  partecipazione  al  concorso  e
mantenuti, fatta eccezione per il requisito dell'eta', fino alla data
di  effettiva  immissione  nella  ferma prefissata quadriennale nella
Marina Militare.
    5.  Non  possono  partecipare  al presente concorso i militari in
servizio permanente nelle Forze Armate.